Accesso Civico Geralizzato

20 Ottobre 2021

Accesso Civico Generalizzato

Accesso Civico Generalizzato

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013)

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

 

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.casnigo.it

Le domande di accesso generalizzato che pervengono al Comune sono assegnate ai singoli Uffici che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e che trasmettono le risposte ai richiedenti.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’istante può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L’istanza di riesame può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.casnigo.it

La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 (Codice del processo amministrativo) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

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