Tel. 035 740001 fax 035 740069 - Cod. Fisc. 81001030162  P. IVA 00793310160
 

 

Lo statuto del XV secolo Lo statuto attuale (1991-1992) 
. .


Alcune immagini dello Statuto del XV secolo

La cartella che, presso la Biblioteca del Senato di Roma, conserva lo Statuto di Casnigo è indicata come 'Statuti manoscritti 70' (già 'fondoVienna 41') ed è un codice membranaceo (più carte di pergamena o cartapecora riunite a libro) di 50 carte, in grafia minuscola gotica, con titoli, paragrafi e iniziali di capitoli in rosso; legatura antica restaurata, un fermaglio di chiusura, dorso di cuoio. Lo statuto che ci è pervenuto  fu probabilmente rifuso  e tradotto dal latino in volgare in coincidenza con il nuovo assetto giuridico della Bergamasca voluto da Venezia; successivamente (prima della fine del Quattrocento) fu di nuovo manipolato con l'inclusione di nuovi capitoli e norme, e semplificato di tutta quella varietà di puntigliose attenzioni alla vita quotidiana che ne doveva costituire la struttura e la ragione primaria. La vita comunale pare infatti ridursi, nello statuto del XV secolo a una semplice struttura piramidale sostenuta dalla puntuale penalizzazione di ogni trasgressione.

Pietro Cattaneo (da Notizie del Comune - 1996)

Jesus
El se comenza la forma del statuto del comune
da Cazenicho dela valle da Gandino del vesvovado da Bergemo.
In nomineDomini Nostri Iesu Christi. Et gloriose matris eius virginis Marie et Sancti Johannis Baptiste et Sancti Georgii martiris et omnium sanctorum. Amen.
El prologo
El se comenza la forma di statuti et ordinamenti del comun el loco e di homini dela terra de Cazenicho, de val Seriana de sot, del vescovato de Bergomo, fata et ordinata a laude et honore de Dio, et a Magnificentia dela Jllustrissima et excellentissima Signoria nostra da Vinetia. Et a conservatione e stato del ditto comu da Cazenico. E no in reprensione deli homini antiqui passati de esso comu da Cazenico. Ma maximamente a resistentia et expulsione deli errori et cautelli regnanti. Et perche la natura sempre circa de componere novi formi. 
...

Jesus
In Crysti nomine amen. De qui de sotto se
contene le rubriche del statuto e deli ordeni del
statuto del comune de Cazenico, dela valle da
Gandi, de valle seriana de sotto, del vescovado
da Bergomo. Zoe:

Del prohemio e dela forma di statuti.            Cap. I°
Del sacramento da fir dato  ali consoli.  Capitulo II°
...

Ben visibile il timbro che riporta la scritta "ZENTRAL BIBLIOTHEK IM JUSTIZPALASTE IN WIEN"  e che testimonia la permanenza dello Statuto di Casnigo in Vienna.
Il manoscritto all'epoca della dominazione austro-ungarica (1816-1859) fu trasferito, insieme a statuti di altri comuni della Repubblica di Venezia, nella Biblioteca del Palazzo di Giustizia di Vienna. Furono restituiti all'Italia con gli accordi seguiti alla vittoria italiana nella prima guerra mondiale (1915-1918) e raccolti alla biblioteca del Senato di Roma dove si trovano tuttora.



  

 

Lo statuto del XV secolo

 

Nel 1989 Il Comune di Casnigo, in collaborazione con la Biblioteca Comunale mandava in stampa: "Casnigo: la comunità nello statuto del XV secolo" redatto a cura di Piero Cattaneo e Pierferdinando Previtali.
La parte introduttiva dell'opera colloca e ambienta storicamente  il comune di Casnigo mentre la restante parte è interamente dedicata allo statuto del XV secolo che viene riportato integralmente, tradotto e commentato per dar modo di comprendere quale fosse la vita 'comunale' del tempo.
Premessa
Del dialogo senza fine tra presente e passato, questa riflessione sullo statuto di Casnigo del sec. XV rappresenta un piccolo momento. Il bisogno di farlo rivivere - sollecitato dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca - è nato da un atto d'amore di chi in questa terra ha avuto le sue radici. La modesta ambizione, che avrebbe potuto accompagnarci nell'intento di riportare alla memoria un pezzo del passato di Casnigo, è stata purtroppo mortificata da tante domande alle quali non abbiamo saputo o potuto rispondere.
A sorreggere questa ricerca è stato soltanto il bisogno di recuperare qualche cosa che appariva in lontananza, ormai estraniata o appiattita senza profondità e trasparenza: è già fortuna aver trovato appagamento alla ricerca non in quel che del passato soddisfacesse a predilezioni nostre, ma nel solo riscatto dall'oblio di ciò che fu vivo, nel riacquisto alla vita di una realtà apparentemente consegnata alla sola scrittura.
Introduzione
Sul finire del XV secolo, il notaio "TADE DE ANDREOL DI CAPITANI" redigeva su pergamena, in gotica libraria, lo Statuto di Casnigo, oggi nella Biblioteca del Senato in Roma.
Nel XVIII secolo - poco prima che le idee della Rivoluzione francese ne determinassero l'abrogazione - il notaio G.B.CASSONI di Vertova ne dava, in un codice cartaceo, oggi nella Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo, la sua versione.
Piccola e povera comunità rurale dipendente dal rispetto delle norme elementari della convicenza civile, dai prodotti della terra, dalla disponibilità dei boschi e dei prati, da alcuni secoli Casnigo faceva giurare ai magistrati neoeletti di salvaguardare i suoi statuti; il popolo in assemblea controgiurava fedeltà alla legge comunale per eccellenza.
Nel XV secolo, anche a Casnigo, mutate le condizioni politiche del territorio bergamasco con l'avvento della Signoria veneziana, si impose la necessità della revisione degli antichi statuti.
Grazie a una larga accettazione di elementi toscani pervenuti attraverso diverse mediazioni, il volgare doveva essere anche qui ormai tanto compreso da poter essere usato come strumento di comunicazione di una volontà normativa; così che l'esistenza e la resistenza palese di varietà linguistiche locali nello Statuto appaiono oggi piuttosto imputabili a necessità di ordine pratico (toponomastici, patronimici, nomi di oggetto di uso quotidiano) che a difficoltà di resa linguistica, quando si tenga conto che il documento, di natura giuridica, non aveva intenzioni letterarie ma bisogno di immediata comprensione.
Così dalla loro lineare configurazione gli statuti antecedenti si ridussero in una corposa raccolta, spesso disordinata, di norme giuridiche, e passarono dalla tradizionale lingua latina a quella italiana.
Non quella, per intenderci, che il contamporaneo Machiavelli usava nella Cancelleria fiorentina, ma quella ancora capace di registrare con disinvolta noncuranza il latino medievale di 'pasculo' (da 'pasculum') e, quattro righe più oltre, il dialettale 'pasquel'.

Lo stesso nome del villaggio è di incerta grafia: probabilmente l'estensore dello Statuto sente 'Cazenich', e così lo scrive quasi sempre; qualche volta ne avverte la distanza dalla lingua letteraria, e ve lo riconduce scrivendo 'Cazenico' o anche 'Cazanico'.

Nel secolo XV, Casnigo è parte della Valgandino: non solo ve lo associa la posizione geografica ma anche la volontà politica di Venezia.
Abbiamo cercato di leggere questo ambiente non con lo scrupolo del moderno topografo (cosa già fatta, e con lode, da altri), ma con un documento coevo: una 'Carta dell'ordinamento amministrativo dato da Venezia al territorio bergamasco'. Non abbiamo rinunciato nemmeno a uno schizzo cartografico leonardesco, quasi contemporaneo, scoprendo che, se pure in parte l'eccezionale documento è approssimativo, può sorreggere tuttavia un'ipotesi: il 'Regù ' e il 'Trebonarmì ' (una fonte a sifone e una argilla rossa) forse richiamarono l'attenzione dello scienziato.
Avremmo voluto conoscere quanti abitanti avesse allora il villaggio e quale fosse la consistenza reale del suo patrimonio boschivo e prativo; quale fosse la sua economia, quali i ceppi familiari, quali i quartieri,; quale l'abbigliamento e quali le forme di solidarietà con i poveri. Non abbiamo potuto sapere nulla di questo e d'altro; poiché avremmo dovuto procedere per sole congetture, abbiamo preferito rimandare il lettore agli studi generali e specifici prodotti su tali argomenti.

Abbiamo voluto soltanto interrogare lo Statuto.
Volevamo capire che cosa fosse, di quale considerazione godesse, dove affondasse le sue radici. Il confronto con altri statuti - che abbiamo soltanto esemplificato - ci ha permesso di avvicinarci di più al documento e di illuminarlo sufficientemente.
Abbiamo così potuto ricostruire un quadro della vita comunale che, poggiando sul consenso popolare, muoveva dal giuramento di fedeltà ai propri doveri da parte degli abitanti del villaggio per articolarsi e distendersi in una serie di obblighi, divieti, pene, al fine di garantire la pacifica convivenza civile nel contemporaneo esercizio dell'autonomia.
Per offrire un agile uso del documento ne abbiamo dato la nostra versione.
Le difficoltà di questa operazione sono state numerose, e certo non tutte abbiamo saputo superarle felicemente. C'era d'altra parte il dovere di non snaturare il documento: di non tradire il suo originale carattere giuridico, puntiglioso. Ripetizioni ossessive, determinazioni superflue, esplicitazioni che si intersecano tra loro aggravano la lezione originale; ma ci siamo chiesti se fosse legittimo toglierle di mezzo e con quale vantaggio. La versione settecentesca a volte ci consentiva una lettura alla lettera, altre volte semplificava vistosamente l'assunto. Abbiamo scelto una versione di compromesso tra la fedeltà scrupolosa al testo e una comunicazione che fosse comprensibile oggi.
Questa ricerca di attualizzazione non è apparsa, se non raramente, facile, perché la lezione originale latina, trapassando in una sistemazione normativa e linguistica nuova (quella di venezia e qualla del volgare), molto dovette perdere in rigore e in sistematicità.
Non è stato facile definire con sicurezza il lessico , stabilire la corrispondenza dei significanti, agganciare un significato univoco, o risalire (per es. nei verbi) da un solo significante  a significati divergenti, discernere l'opinabile dal sicuro. Altre volte la sintassi presenta smagliature e rattoppi che la squarciano o la appesantiscono.
Ci illudiamo di aver dato, senza aver risolto tutte le difficoltà, una versione onesta.
Dell'originale abbiamo dato la più fedele trascrizione che ci è stata possibile, riproducendo le carte secondo la stessa struttura, dopo aver provveduto a numerare le carte (c) distinguendole in recto (r) e verso (v) e le righe per permettere più agili riferimenti.
Anche la semplice lettura è stata a volte disagevole, considerato il non perfetto stato di conservazione della pergamena. Là dove la lettura ci è stata impossibile abbiamo sostituito le parentesi.
La trascrizione, oltre che un dovuto atto di fedeltà alla lezione, potrà almeno costituire un punto di partenza per chi volesse muovere dal solo documento originale.
A questo abbiamo premesso informazioni che riteniamo utili, non rinunciando al alcune annotazioni di lingua perché - e ciò aveva, sia pure in piccola parte, motivato la nostra ricerca - il documento è significativo anche di quella, in una realtà fisicamente lontana dalla città oltre che dalle corti del tempo. Quale strumento di appoggio alla lettura abbiamo fatto seguire, molto semplificando, un glossario.
Il lavoro è diviso in due sezioni.
La prima (ambiente - statuto - vita comunale) è organizzata per una lettura della nostra versione dello Statuto, ed è stata mantenuta in ambito comunicativo semplificato, perché non apparisse riservata ai soli addetti ai lavori.
La seconda è organizzata intorno alla fedele trascrizione del manoscritto originale, e si limita a fornire gli strumenti minimi di supporto (identità del documento - glossari) per un approccio più diretto al documento, in previsione (e sollecitazione) di nuove (per estensione e profondità) indagini che il testo certamente merita.

Gli autori          

Il libro  "CASNIGO: LA COMUNITÀ NELLO STATUTO DEL XV SECOLO"  è disponibile    vedi

Lo statuto attuale

Statuto del Comune di Casnigo (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'11, 14 ottobre 1991 e 18 gennaio 1992 con deliberazioni nn. 42, 43 e 3.
Esecutive con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo del 4 febbraio 1992- nn. 2948, 2949 e 2950.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 30 marzo 1992 (Serie straordinaria inserzioni n. 14/46)

Modifiche allo Statuto  sono state introdotte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2005.

Sommario
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I
Organizzazione territoriale

Capo II
[Forme collaborative] Forme collaborative fra Enti e forme societarie di gestione dei servizi pubblici
(modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/05/2005)

Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Organi elettivi

Capo II
Il consiglio comunale

Capo III
I consiglieri comunali
(modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/05/2005) 

Capo IV
La giunta comunale

Capo V
Il sindaco

Titolo III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
Libere forme associative

Capo II
Disciplina del procedimento

Capo III
Forme di consultazione

Capo IV
Iniziativa popolare
Capo V
Referendum consultivo

Titolo IV
L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

Capo I
Accesso agli atti amministrativi comunali
Capo I I
Accesso alle informazioni comunali

Titolo V
ORGANI BUROCRATIVI

Capo I
Uffici e servizi
Capo II
Il Segretario comunale
Capo III
Organico

Titolo VI
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I
Finanza e contabilità
Capo II
Revisione economica finanziaria tesoreria
Capo III
Investimenti - appalti e contratti

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Il testo

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I
Organizzazione territoriale
Art. 1 - Principi fondamentali
1. Il Comune di Casnigo è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto
4. Il Comune di Casnigo assume lo Statuto come riferimento che orienta e regola la vita civile e democratica della comunità. A tale fine diffonde la conoscenza del testo statutario, ha cura della sua applicazione, osservanza e arricchimento di contenuti.
Art. 2 - Finalità
1. Ispirandosi ai valori e ai fini della Costituzione Italiana, il Comune:
a) intende qualificare la sua azione di governo amministrativo con il metodo, i contenuti e i comportamenti istituzionali appropriati della democrazia, della partecipazione soggettiva diffusa, della cooperazione dei soggetti della società civile;
b) persegue e promuove obiettivi di giustizia sociale, equità e solidarietà, da realizzare mediante lo sviluppo socio-economico, civile e morale della comunità;
c) considera prioritaria la promozione della soggettività delle persone nello sviluppo dei processi del lavoro, nell'esercizio delle professioni, nella conduzione delle attività economiche, produttive e di utilità sociale;
d) promuove obiettivi e strategie di pari opportunità tra donna e uomo nell'esercizio di ruoli e responsabilità lavorative, civili e istituzionali;
e) considera l'istruzione, la diffusione della scolarità oltre l'obbligo e l'educazione dei cittadini, quali beni immateriali, da perseguire con efficacia di strategie amministrative, allo scopo di promuovere la formazione di personalità consapevoli e informate, critiche e orientate all'autodeterminazione, capaci di assumere la responsabilità proprie della condizione umana adulta.
2. Il Comune qualifica particolarmente la sua azione amministrativa nell'ambito dei servizi resi alla persona e alla comunicata. Allo scopo:
a) promuove la salute psico-fisica e sociale dei cittadini, accentuando strategie di educazione e tutela che prevengano l'insorgenza della malattia e i danni da inquinamento ecologico ambientale;
b) persegue la tutela delle giovani famiglie, qualificandosi per le strategie di politica urbanistica, abitativa e sociale; promuove le azioni più opportune a tutela dei diritti di cittadinanza delle persone svantaggiate, con handicap, anziane;
c) assume la tutela del patrimonio storico-linguistico, culturale e religioso, urbanistico-architettonico, ecologico-ambientale della comunità. Di esso ne assume custodia e sviluppo quale bene comune non dissipabile, quale segno espressivo di storia, tradizione e identità civile della comunità.
3. Il Comune, per quanto è proprio del suo ruolo istituzionale:
a) assume i processi conflittuali della comunità civile concorrendo alla risoluzione secondo la cultura del diritto, della tutela dei soggetti deboli, della negoziazione pacifica che ripudia la violenza psicologica e fisica delle intimidazioni, delle minacce e delle aggressioni;
b) promuove nei cittadini conoscenze, atteggiamenti e comportamenti orientati a vivere l'ingresso nella Comunità Europea come esperienza di dialogo tra culture, di integrazione tra i popoli ed etnie, di responsabilità soggettive e civili assunte a servizio dello sviluppo socio-economico non disgiunto dalle attese di giustizia e pace.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti  nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune è costituito dal centro abitato "Casnigo", dal nucleo abitato Serio e dalle seguenti località: Baia del Re, Castello, Colle Bondo, Erbia, Mele, Trinità, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13,48 ed è confinante con i Comuni di : Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gorno, Ponte Nossa e Vertova.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato "Casnigo".
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5) La modifica della denominazione dei nuclei abitati e località o della sede comunale è disposta dal Consiglio previo referendum concultivo della popolazione.
Art. 5 - Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità della lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6 - Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica  con il nome di Casnigo e con lo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Capo II
Forme collaborative

Art. 7 - Principio di cooperazione
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 8 - Convenzioni
1.
Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 9 - Consorzi
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo 8.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto  dal secondo comma dell'articolo 8, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Il presidente del consorzio o il suo delegato relaziona annualmente al Consiglio Comunale sui programmi deliberati e gli interventi approvati.

Art. 10 - Unione di Comuni
1. In attuazione del principio di cui all'articolo 9 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, sostituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni ci Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività. L'eventuale fusione conseguente all'unione di Comuni di cui al comma 1, è preceduta da vincolante consultazione referendaria.
Art. 11 - Collaborazione tra Comuni, Comunità Montana e Provincia
1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni e competenze, l'amministrazione comunale collabora, nel rispetto dei relativi ruoli istituzionali, con gli altri comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana, avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, dal presente Statuto e dagli statuti della Provincia e della Comunità Montana.
2. Essa, inoltre, partecipa alle decisioni della Provincia e della Comunità Montana.
Art. 12 - Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge  n. 142 del 1990.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed , in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti  fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
Art. 12-bis - Società per azioni e a responsabilità limitata
ll Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici anche privi di rilevanza economica imprenditoriale, eventualmente provvedendo alla loro costituzione ed assicurando che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società di capitali partecipate dal Comune anche consiglieri comunali, al fine di garantire una maggiore incisività e controllo sulla cura degli interessi dell'Amministrazione Comunale. (Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2005)

Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Organi elettivi

Art. 13 - Organi
1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Capo II
Il consiglio comunale

Art. 14 - Funzioni
1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico e amministrativo. 
2. Il consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. 

Art. 15 - Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 142 del 1990 e di quanto stabilito dallo statuto, il Consiglio comunale, ove è prevista la partecipazione della minoranza, provvede alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti delle minoranze nelle commissioni tecniche e nei comitati, la cui istituzione sia determinata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. I regolamenti di competenza consiliare, di cui all'articolo 32, comma 2 - lettera a) della legge n. 142 del 1990, diventano esecutivi in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione degli stessi. Nel caso di urgenza motivata, i regolamenti sono esecutivi alla data di affissione all'albo della deliberazione consiliare di approvazione dichiarata immediatamente eseguibile.
4. Il programma di opere pubbliche di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 1990 è di durata almeno annuale e contiene elementi progettuali di massima.
5. Il consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà. 
      
Art. 16 - Prima adunanza
1. Nella prima adunanza il Consiglio comunale convalida gli eletti e procede all'elezione del sindaco e della Giunta.
2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli 20 e 21 del presente Statuto.
6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione dei consiglieri. 
Art. 17 - Convocazione del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 34 della legge n. 142 del 1990, le adunanze di cui ai commi precedenti dello stesso articolo sono presiedute dal Consigliere anziano.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie di prima o seconda convocazione. Quest'ultima avrà luogo in altro giorno, qualora vada deserta la prima convocazione.
3. Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre. Sono comunque ordinarie, ai soli fini della convocazione, tutte le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 32, secondo comma, lettera b) della legge n. 142 del 1990, quelle per l'elezione del Sindaco e della giunta comunale e quelle per l'adozione o la modifica dello Statuto dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Per casi eccezionali, il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato regionale di controllo e del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.       
  
Art. 18 - Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco di concerto con la Giunta, secondo le norme del regolamento.
2. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.  
Art. 19 - Notifica dell'avviso di convocazione
1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, viene pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come da regolamento. L'avviso è notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito, qualora si tratti di sessioni straordinarie:
c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per le convocazioni d'urgenza, nonché per la trattazione di argomenti, in aggiunta all'ordine del giorno o da introdurre in seconda convocazione, purché non richiedano una maggioranza qualificata per il quorum strutturale o funzionale, con esclusione delle proposte da inserire in seduta ordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 17.
2. La seconda convocazione viene effettuata con avvisi scritti nei modi e termini previsti dal presente Statuto; qualora l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che essa si renda necessaria, l'avviso per la seconda adunanza è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
3. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
4. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere comunale.      
Art. 20 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta il numero dei consiglieri previsto per la prima adunanza, fatte salve le limitazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19.
4. Non sono computati nel numero dei consiglieri per la validità dell'adunanza:
a) I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.     
Art. 21 - Numero per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante. 
Art. 22 - Astensione dei consiglieri
1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.  
Art. 23 - Sedute pubbliche
1. Le seduto del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento in ottemperanza a quanto descritto agli articoli 2 e 5 stabilisce l'uso dei mezzi di informazione atti a comunicare sull'andamento delle sedute.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Art. 24 - Votazioni e deliberazioni
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal Consigliere anziano.
4. Le modalità di controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni consiliari, la pubblicazione ed esecutività delle stesse sono disciplinate dagli articoli 45, comma 1, 46 e 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità gli atti consiliari che non contengono la parte dispositiva. 
Art. 25 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, temporanee, speciali e d'inchiesta, elette nel proprio seno con criterio proporzionale.
a) sono permanenti le commissioni che operano per l'intera durata del Consiglio comunale e hanno il compito dell'esame preparatorio degli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio stesso;
b) sono temporanee le commissioni istituite per far fronte a emergenze circoscritte in periodi di tempo ben definiti, i cui compiti cessano con il venir meno dell'emergenza stessa;
c) sono speciali le Commissioni istituite per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti;
d) sono Commissioni d'inchiesta quelle incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti di organi elettivi e dai funzionari comunali.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, la composizione e le modalità di nomina.
3. Le Commissioni consiliari per il tramite dei loro presidenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei responsabili dei servizi anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, temporanee e speciali, senza diritto di voto.
6. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.
7. Il Consiglio comunale istituisce comunque nel proprio seno, con sistema proporzionale la Commissione per le garanzie statutarie.           
Art. 26 - Scioglimento del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, nei termini e modalità di cui agli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142:
a) quando compia atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del Sindaco e della Giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e della vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, della data di presentazione delle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 
Art. 27 - Regolamento interno
1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale di cui al Capo II ed al Capo III del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 

Capo III
I consiglieri comunali

Art. 28 - Il Consigliere comunale
1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro convalida ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.  
Art. 29 - Doveri del Consigliere
1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.   
Art. 30 - Poteri del Consigliere
1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
5. Per il computo del quorum previsto dall'articolo45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.  
Art. 31 - Dimissioni del Consigliere comunale
1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono efficaci fin dal momento della presentazione e, pertanto, irrevocabili.
Art. 32 - Consigliere anziano
1. Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi è il Consigliere anziano. A parità di voti validi è Consigliere anziano quello più anziano di età.
Art. 33 - Gruppi consiliari - Capigruppo
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascun Consigliere la propria identità.
3. Ogni gruppo consiliare comunica formalmente al Sindaco, entro il giorno precedente a quello fissato per la prima riunione del Consiglio neoeletto, il nome del capogruppo. In difetto, viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo.
4. Il regolamento definisce mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.  
Art. 34 - Attribuzione di mansioni e compiti a consiglieri
1. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire a singoli consiglieri comunali mansioni e compiti, laddove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
2. Il regolamento fissa i criteri e le modalità per il conferimento di tali attribuzioni.
3. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata a partecipazione comunale. (Comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2005)

Capo IV
La giunta comunale

Art. 35 - Giunta comunale
1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
Art. 36 - Elezioni e prorogative
1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario Comunale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado.  
Art. 37 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di sei assessori.
2. Il Consiglio comunale può eleggere ad assessori, entro il numero complessivo fissato dal precedente comma, non più di due cittadini non facenti parte del Consiglio stesso, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere, e di professionalità e competenza amministrativa.
3. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato all'elezione del Consiglio comunale in carica.
4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. Agli assessori non consiglieri comunali si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.  
Art. 38 - Assessore anziano
1. E' assessore anziano l'assessore di età maggiore.
2. Gli assessori, in caso di assenza od impedimenti del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.    
Art. 39 - Funzioni e competenze della Giunta comunale
1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 35 della legge n. 142 del 1990 la Giunta è competente in ordine:
a) all'elaborazione dei piani finanziari di singoli progetti d'investimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
b) alla realizzazione di opere pubbliche contemplate in atti di programmazione generale;
c) all'assunzione del personale nel rispetto dello specifico regolamento e della pianta organica;
d) alla stipula delle convenzioni che regolano i soli rapporti di gestione di attività e di servizi già inclusi in atti di programmazione del Consiglio;
e) agli appalti ed all'assegnazione di concessioni amministrative espressamente previste negli atti di programmazione del Consiglio, nonché a quelli che ne costituiscono mera esecuzione;
f) alla costituzione in giudizio dell'Ente, in persona del Sindaco, ed al conferimento dei relativi incarichi professionali;
g) all'adozione di ogni altro provvedimento in materie non espressamente nominate nel presente articolo, purché previste in atto di programmazione del Consiglio;
h) all'esecuzione di storni che consistano in prelievi sui capitoli già previsti dal Consiglio come fondi di riserva;
i) alle elaborazioni e proposte al Consiglio dei criteri per la determinazione delle tariffe;
l) ad ogni altro atto ad essa espressamente attribuito dallo Statuto e da altri atti normativi.
2. Il regolamento della Giunta disciplina le modalità di svolgimento dei lavori ed assicura la collegialità delle decisioni adottate.
3. Ogni sei mesi la Giunta riferisce al Consiglio circa l'andamento dell'attività dell'ente e gli atti da adottare.    
Art. 40 - Elezione del Sindaco e degli assessori
1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.
2. La convocazione del Consiglio disposta dal Consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:
a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore. Tali proposte sono depositate nel modo previsto dall'articolo 36, comma 1;
b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei 60 giorni di cui agli articoli 34, comma 2, e 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Le adunanze previste dal presente articolo sono presiedute dal Consigliere anziano.
8. Il regolamento stabilisce le modalità , relative alle riunioni suddette, che non sono disciplinate dalla legge o dal presente Statuto.    
Art. 41 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori - Surrogazioni
1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza. Il Consiglio ne prende atto e, nella stessa seduta, provvede alla sostituzione su proposta vincolante del Sindaco.
2. Il Sindaco può proporre al Consiglio la revoca dei singoli componenti della Giunta, motivandola e designando il nominativo del sostituto. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza.
3. Ai fini della surrogazione, l'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.    
Art. 42 - Revoca della Giunta comunale
1. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco ed agli assessori.
6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta.  
Art. 43 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori 
1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto, acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Le dimissioni del Sindaco vengono rimesse al Segretario comunale, come previsto dall'articolo 92, comma 4.
4. La decadenza di cui ai commi precedenti ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.
5. In caso di morte, di decadenza o di rimozioni del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni l'Assessore anziano e si procede al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi del presente Statuto con la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
6. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza (articolo 34, comma 5, della legge n. 142 del 1990).  
Art. 44 - Decadenza dalla carica di Sindaco o di assessori
1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla stessa.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'articolo 43, comma 6.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 40.
Art. 45 - Adunanze e deliberazioni
1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni di Giunta sono sottoscritte dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dall'Assessore anziano.
5. Le modalità di controllo di legittimità, di pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni di competenza della Giunta sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Per il quorum previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della legge n. 142 del 1990, si applica il comma 5 dell'articolo 30 dello Statuto.
6. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro affissione all'albo pretorio (articolo 47 della legge n. 142 del 1990).
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'articolo 37.
8. Gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni di cui all'articolo 22.  

Capo V
Il Sindaco

Art. 46 - Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, avvalendosi degli uffici comunali. 
Art. 47 - Competenze del Sindaco quale Capo di Amministrazione
1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione comunale:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale, ne fissa l'ordine del giorno di concerto con la Giunta e ne determina il giorno dell'adunanza;
b) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e) indice i referendum;
f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie; 
h) è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;
l) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.   
Art. 48 - Delegazioni del Sindaco
1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai funzionari direttivi.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale e alla Prefettura.
7. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
8. Il Sindaco può, inoltre, delegare ai funzionari e responsabili dei servizi l'adozione di suoi atti o categorie di atti rientranti nelle mansioni degli stessi.  
Art. 49 - Surrogazione del Consiglio per le nomine
1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n) della legge n. 142 del 1990 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.  
Art. 50 - Potere di ordinanza del Sindaco
1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative, a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati. 
Art. 51 - Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, da sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai componenti della Giunta.    
Art. 52 - Elezione - Dimissioni - Vacanza del Sindaco
1. Per le elezioni, le dimissioni, la rimozione, la decadenza della carica di Sindaco si rinvia agli articoli 40, 43 e 44 del presente Statuto.
Art. 53 - Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Della nomina a Vicesindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
3. Il Vicesindaco:
a) esercita per delega le attribuzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 142 del 1990, secondo le modalità e con i limiti ivi stabiliti;
b) sostituisce il Sindaco nei casi di temporanea vacanza, assenza od impedimento nel compimento di tutti gli atti attribuiti allo stesso dall'articolo 36 della Legge n. 142 del 1990 e dallo Statuto.
4. La delega di Vicesindaco deve risultare da atto formale, può essere revocata con motivazione e viene esercitata finché rimane in carica il Sindaco delegante. 

Titolo III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
Libere forme associative

Art. 54 - Valorizzazione, promozione e sostegno 
1. Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo, nonché a favore di enti od organismi che, pur produttivi, svolgano attività di promozione di interesse locale.
3. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma sono fissate da apposito regolamento che, con il presente articolo , concorrerà alla determinazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990.
4. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di individuazione che tengano conto del numero di cittadini raccolti in relazione al settore di attività e della continuità dell'azione nell'ambito della comunità locale.   
Art. 55 - Registro delle associazioni 
1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale, di cui all'articolo 54, nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità, il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione, con le modalità stabilite con apposito regolamento.
2. Nel registro vengono obbligatoriamente iscritte tutte le associazioni  che ne facciano richiesta e che abbiano uno scopo non contrario ai principi della Costituzione Italiana.
3. I soggetti di cui all'articolo 54, che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro, potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco, compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di segreteria del Comune, con il solo onere di non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.
4. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma sulla base di criteri all'uopo stabiliti, per un periodo di sei mesi od un anno, dall'ufficio di segreteria del Comune.
5. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione civica, che necessitano dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture, prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.
Art. 56 - Profili organizzativi
1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune deve in linea di principio avvalersi, previo accordo, delle associazioni, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 55.
Art. 57 - Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Art. 58 - Rapporti con il Comune
1. Ai soggetti di cui agli articoli 54 e 55 il Comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.
2. Le modalità sono disciplinate dai capi seguenti.

Capo II
Disciplina del procedimento

Art. 59 - Disciplina dei termini
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, l'amministrazione comunale provvede a determinare ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con l'assunzione dell'atto terminale.
Art. 60 - Partecipazione al procedimento
1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo dei singoli a tutela di interessi propri o della collettività sono disciplinate dal Capo III della legge n. 241 del 1990.
2. Le norme del medesimo Capo III della legge n. 241 del 1990, ed in particolare quelle di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, trovano applicazione anche per quanto concerne i poteri spettanti ai soggetti di cui al Capo I del presente titolo.
Art. 61 - Accordi concernenti la discrezionalità
1. Nei termini di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 l'amministrazione comunale può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della predetta legge n. 241 del 1990, non sono in ogni caso ammessi accordi in relazione ai seguenti tipi di procedimento:
a) procedimenti sanzionatori e disciplinari;
b) procedimenti concorsuali in materia di pubblico impiego;
c) procedimenti di scelta delle procedure per gare di appalto di opere e servizi pubblici.
3. L'organo od il funzionario competente per l'adozione del provvedimento è, altresì,  competente per la stipula dell'eventuale accordo. Se l'adozione è subordinata a previ atti concernenti l'esercizio della discrezionalità, in essi può valutarsi anche la possibilità o meno di addivenire ad accordo.
4. Nei settori di attività di cui all'articolo 13 della legge n. 241 del 1990 il Consiglio comunale può autorizzare il Sindaco alla stipula di accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento, dettando tutte le opportune prescrizioni in ordine a contenuto ed effetti degli accordi, nel rispetto delle particolari norme che regolano la formazione del provvedimento in questione.
5. Agli accordi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, ove compatibili ed in quanto non sia diversamente disposto ai sensi del precedente comma. 

Capo III
Forme di consultazione

Art. 62 - Tipi di consultazione
1. La consultazione della popolazione riguarda materie di esclusiva competenza locale e si realizza nei termini di cui ai successivi articoli, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
a) richiesta di pareri;
b) indicazione di assemblee;
c) effettuazione di sondaggi d'opinione.
Art. 63 - Richiesta di pareri
1. Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all'articolo 55 è obbligatoria la previa acquisizione del parere  degli stessi.
2. E' in ogni caso facoltà dell'amministrazione chiedere il parere di libere forme associative non registrate per le materie di rispettivo interesse.
Art. 64 - Assemblee
1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa rilevanza per la popolazione comunale, possono essere indette delle assemblee.
2. L'assemblea è esclusa nei casi in cui non è ammesso il sondaggio d'opinione di cui all'articolo 65, comma 4.
3. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale o dagli esponenti di associazioni enti od organismi più rappresentativi nel settore nel quale rientri l'oggetto dell'assemblea.
4. Sull'ammissibilità nonché sull'opportunità dell'assemblea decide il Sindaco, di concerto col comitato dei garanti di cui all'articolo 72, tenendo conto della rappresentatività delle associazioni, degli enti e degli organismi, nonché dei limiti posti dal comma 4 dell'articolo 65 ed, infine, di eventuali impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.
5. Il Sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione.
6. Al Sindaco spetta, inoltre, l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la massima partecipazione di portatori di diversi interessi.
7. All'assemblea, che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, partecipano esponenti del Consiglio comunale, rappresentanti di associazioni enti ed organismi di settore ed ogni altro soggetto interessato.
8. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario che avrà cura di verbalizzare un documento finale contenente le conclusioni raggiunte in sede di discussione e le proposte eventualmente avanzate.
Art. 65 - Sondaggi d'opinione
1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o in porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti, ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.
2. L'indizione del sondaggio d'opinione è deliberata dal consiglio; in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui all'articolo 68.
3. Il Consiglio può deliberare l'indizione di un sondaggio quando si tratti dell'effettuazione di scelte fondamentali in materia di opere e servizi pubblici.
4. E' esclusa l'indizione di un sondaggio:
a) in materia di bilancio;
b) in coincidenza con operazioni di voto e nei due mesi precedenti l'elezione del Consiglio comunale;
c) in caso concerna un procedimento in corso, senza il rispetto dei termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare perentori;
d) su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
5. Se ha luogo un sondaggio, sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un oggettivo sviluppo del precedente.
6. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole:
a) per la preparazione e lo svolgimento l'amministrazione può avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società specializzate;
b) il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti; in tale ultimo caso esso, se possibile, si pone nei termini di scelta tra più soluzioni alternative; 
c) il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la possibilità di partecipazione di tutti i residenti, individuata nella delibera di indizione, e la segretezza dell'espressione dell'opinione;
d) il sondaggio deve esaurirsi entro un mese dall'indizione.
7. Il consiglio, laddove si tratti di attività proposta, progettata o da realizzarsi a cura dei privati, può concordare con questi l'indizione del sondaggio. 
Art. 66 - Rilevanza degli elementi acquisiti
1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente Capo vincola l'amministrazione; essa ha però l'obbligo  di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante deve essere adeguatamente motivata. 

Capo IV
Iniziativa popolare

Art. 67 - Iniziativa popolare
1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1/10 (un decimo) degli elettori residenti nel Comune, rappresentati da un comitato promotore composto da dieci elettori.
2. Il comitato promotore può richiedere la preventiva valutazione sulla presentazione ed ammissibilità dell'iniziativa popolare al comitato dei garanti di cui all'articolo 72.
3. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli di cui all'articolo 32 della Legge n. 142 del 1990, con esclusione della lettera g) del comma 2 dell'articolo medesimo.
4. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve essere autenticata da un notaio, o da un cancelliere addetto ad un qualsiasi ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune, o dal Giudice conciliatore, o dal Segretario comunale, od infine da altri funzionari comunali all'uopo incaricati. Il termine per la raccolta delle firme è di due mesi.
5. In ordine a ciascuna proposta il Consiglio delibera in via definitiva, sentito il comitato promotore, entro le prime tre successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell'inoltro. L'iniziativa popolare è strumento alternativo e concorrente col referendum consultivo.
6. Dalla data dell'inoltro il Consiglio non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.
7. La stessa proposta non può in nessun caso essere ripresentata nei dodici mesi successivi all'inoltro.
Art. 68 - Istanze, petizioni, proposte