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Lo statuto del 1991-1992
è rimasto in vigore fino al 2 gennaio 2009. Dal 3 gennaio 2009 è entrato
in vigore lo statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
48 del 30.10.2008. |
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| Sommario |
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Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE |
Capo I
Organizzazione territoriale |
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Capo
II
[Forme collaborative]
Forme collaborative fra Enti e forme societarie di gestione dei
servizi pubblici
(modificato con
deliberazione di C.C. n. 14 del 27/05/2005)
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Titolo
II
L'ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
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Capo
I
Organi
elettivi
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Capo
II
Il
consiglio comunale |
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Capo
III
I
consiglieri comunali (modificato
con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/05/2005) |
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Capo
IV
La
giunta comunale |
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Capo
V
Il
sindaco |
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Titolo
III
LA
PARTECIPAZIONE POPOLARE
|
|
Capo
I
Libere
forme associative |
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Capo
II
Disciplina
del procedimento |
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Capo
III
Forme
di consultazione |
Capo
IV
Iniziativa
popolare |
Capo
V
Referendum
consultivo |
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Titolo
IV
L'ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI
|
Capo
I
Accesso
agli atti amministrativi comunali |
Capo
I
I
Accesso
alle informazioni comunali |
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Titolo
V
ORGANI
BUROCRATIVI
|
Capo
I
Uffici
e servizi |
Capo
II
Il
Segretario comunale |
Capo
III
Organico |
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Titolo
VI
GESTIONE
ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITÀ
|
Capo
I
Finanza
e contabilità |
Capo
II
Revisione
economica finanziaria tesoreria |
Capo
III
Investimenti
- appalti e contratti |
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Titolo
VII
NORME
TRANSITORIE E FINALI
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Il testo |
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Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE |
Capo I
Organizzazione territoriale |
Art. 1 - Principi
fondamentali
1. Il Comune di Casnigo è ente autonomo locale il quale ha
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e
della legge generale dello Stato.
2. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito
territoriale degli interessi.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli
istituti di cui al presente Statuto
4. Il Comune di Casnigo assume lo Statuto come riferimento che
orienta e regola la vita civile e democratica della comunità. A
tale fine diffonde la conoscenza del testo statutario, ha cura della
sua applicazione, osservanza e arricchimento di contenuti. |
Art. 2 - Finalità
1. Ispirandosi ai valori e ai fini della Costituzione Italiana, il
Comune:
a) intende qualificare la sua azione di governo amministrativo con
il metodo, i contenuti e i comportamenti istituzionali appropriati
della democrazia, della partecipazione soggettiva diffusa, della
cooperazione dei soggetti della società civile;
b) persegue e promuove obiettivi di giustizia sociale, equità e
solidarietà, da realizzare mediante lo sviluppo socio-economico,
civile e morale della comunità;
c) considera prioritaria la promozione della soggettività delle
persone nello sviluppo dei processi del lavoro, nell'esercizio delle
professioni, nella conduzione delle attività economiche, produttive
e di utilità sociale;
d) promuove obiettivi e strategie di pari opportunità tra donna e
uomo nell'esercizio di ruoli e responsabilità lavorative, civili e
istituzionali;
e) considera l'istruzione, la diffusione della scolarità oltre
l'obbligo e l'educazione dei cittadini, quali beni immateriali, da
perseguire con efficacia di strategie amministrative, allo scopo di
promuovere la formazione di personalità consapevoli e informate,
critiche e orientate all'autodeterminazione, capaci di assumere la
responsabilità proprie della condizione umana adulta.
2. Il Comune qualifica particolarmente la sua azione amministrativa
nell'ambito dei servizi resi alla persona e alla comunicata. Allo
scopo:
a) promuove la salute psico-fisica e sociale dei cittadini,
accentuando strategie di educazione e tutela che prevengano
l'insorgenza della malattia e i danni da inquinamento ecologico
ambientale;
b) persegue la tutela delle giovani famiglie, qualificandosi per le
strategie di politica urbanistica, abitativa e sociale; promuove le
azioni più opportune a tutela dei diritti di cittadinanza delle
persone svantaggiate, con handicap, anziane;
c) assume la tutela del patrimonio storico-linguistico, culturale e
religioso, urbanistico-architettonico, ecologico-ambientale della
comunità. Di esso ne assume custodia e sviluppo quale bene comune
non dissipabile, quale segno espressivo di storia, tradizione e
identità civile della comunità.
3. Il Comune, per quanto è proprio del suo ruolo istituzionale:
a) assume i processi conflittuali della comunità civile concorrendo
alla risoluzione secondo la cultura del diritto, della tutela dei
soggetti deboli, della negoziazione pacifica che ripudia la violenza
psicologica e fisica delle intimidazioni, delle minacce e delle
aggressioni;
b) promuove nei cittadini conoscenze, atteggiamenti e comportamenti
orientati a vivere l'ingresso nella Comunità Europea come
esperienza di dialogo tra culture, di integrazione tra i popoli ed
etnie, di responsabilità soggettive e civili assunte a servizio
dello sviluppo socio-economico non disgiunto dalle attese di
giustizia e pace. |
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Art. 3 - Programmazione e forme di
cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione,
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione
sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
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Art. 4 - Territorio e sede
comunale
1.
Il territorio del Comune è costituito dal centro abitato
"Casnigo", dal nucleo abitato Serio e dalle seguenti
località: Baia del Re, Castello, Colle Bondo, Erbia, Mele, Trinità,
storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13,48 ed è
confinante con i Comuni di : Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate,
Fiorano al Serio, Gandino, Gorno, Ponte Nossa e Vertova.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato
"Casnigo".
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella
sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla
propria sede.
5) La modifica della denominazione dei nuclei abitati e località o
della sede comunale è disposta dal Consiglio previo referendum
concultivo della popolazione.
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Art.
5 - Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico
apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e
la facilità della lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne
certifica l'avvenuta pubblicazione. |
Art.
6 - Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di Casnigo e con lo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, sono vietati. |
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Capo II
Forme collaborative |
Art.
7 - Principio di cooperazione
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più
obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza
avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge
attraverso accordi e intese di cooperazione. |
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Art. 8 - Convenzioni
1. Il
Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune
interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi,
privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti
locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti
dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza
assoluta dei componenti in carica. |
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Art. 9 - Consorzi
1.
Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può
promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e
gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o
imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di
azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme
organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo 8.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto
dal secondo comma dell'articolo 8, deve prevedere l'obbligo
di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi
pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo
Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento
organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste
per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono
gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi
attraverso il modulo consortile.
5. Il presidente del consorzio o il suo
delegato relaziona annualmente al Consiglio Comunale sui programmi
deliberati e gli interventi approvati.
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Art.
10 - Unione di Comuni
1.
In attuazione del principio di cui all'articolo 9 e dei principi
della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio
comunale, ove sussistano le condizioni, sostituisce, nelle forme e
con le finalità previsti dalla legge, unioni ci Comuni con
l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi
più efficienti alla collettività. L'eventuale fusione conseguente
all'unione di Comuni di cui al comma 1, è preceduta da vincolante
consultazione referendaria.
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Art.
11 - Collaborazione tra Comuni, Comunità Montana e Provincia
1.
Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni e competenze,
l'amministrazione comunale collabora, nel rispetto dei relativi
ruoli istituzionali, con gli altri comuni, con la Provincia e con la
Comunità Montana, avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge 8
giugno 1990 n. 142, dal presente Statuto e dagli statuti della
Provincia e della Comunità Montana.
2. Essa, inoltre, partecipa alle decisioni della Provincia e della
Comunità Montana. |
Art.
12 - Accordi di programma
1.
Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi
previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano
dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e
l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove
e conclude accordi di programma, di cui all'articolo 27 della
legge n. 142 del 1990.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le
forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi
surrogatori ed , in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e
necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative
regolazioni dei rapporti fra
gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione
d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre
formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni
attribuite con lo Statuto.
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Art.
12-bis - Società per azioni e a responsabilità limitata
ll
Consiglio
Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi
pubblici anche privi di rilevanza economica imprenditoriale,
eventualmente provvedendo alla loro costituzione ed assicurando che
la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della
gestione.
I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma precedente
debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale
ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o
private, per uffici pubblici ricoperti.
Possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle
società di capitali partecipate dal Comune anche consiglieri
comunali, al fine di garantire una maggiore incisività e controllo
sulla cura degli interessi dell'Amministrazione Comunale. (Articolo
introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
27/05/2005) |
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Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE |
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Capo I
Organi elettivi |
Art.
13 - Organi
1.
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il
Sindaco. |
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Capo II
Il consiglio comunale |
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Art. 14 -
Funzioni
1.
Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina
l'indirizzo ed esercita il controllo politico e
amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia
organizzativa e funzionale.
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Art.
15 - Competenze ed attribuzioni
1.
Il Consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste
dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi,
ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1,
della legge n. 142 del 1990 e di quanto stabilito dallo statuto, il
Consiglio comunale, ove è prevista la partecipazione della
minoranza, provvede alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti delle minoranze nelle commissioni tecniche e nei
comitati, la cui istituzione sia determinata dalle leggi, dallo
Statuto e dai regolamenti.
3.
I regolamenti di competenza consiliare, di cui all'articolo 32,
comma 2 - lettera a) della legge n. 142 del 1990, diventano
esecutivi in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dall'avvenuta esecutività della
deliberazione di approvazione degli stessi. Nel caso di urgenza
motivata, i regolamenti sono esecutivi alla data di affissione
all'albo della deliberazione consiliare di approvazione dichiarata
immediatamente eseguibile.
4. Il programma di opere pubbliche di cui all'articolo
32, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 1990 è di durata
almeno annuale e contiene elementi progettuali di massima.
5. Il consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi
di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il
buon andamento e l'imparzialità.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli
obiettivi e delle finalità da raggiungere e le destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà. |
Art.
16 - Prima adunanza
1.
Nella prima adunanza il Consiglio comunale convalida gli eletti e
procede all'elezione del sindaco e della Giunta.
2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del
Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti con avvisi di convocazione da notificare almeno cinque giorni
prima della seduta.
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è
presieduta dal Consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono
partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si
applicano le norme previste dagli articoli 20 e 21 del presente
Statuto.
6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli assessori se non
dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione dei
consiglieri. |
Art.
17 - Convocazione del Consiglio comunale
1.
Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal
suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal
regolamento. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 34 della legge n.
142 del 1990, le adunanze di cui ai commi precedenti dello stesso
articolo sono presiedute dal Consigliere anziano.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie di prima o seconda convocazione. Quest'ultima avrà
luogo in altro giorno, qualora vada deserta la prima convocazione.
3. Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei mesi di aprile,
maggio, giugno, ottobre e novembre. Sono comunque ordinarie, ai soli
fini della convocazione, tutte le sedute nelle quali sono iscritte
le proposte di deliberazione previste dall'articolo 32, secondo
comma, lettera b) della legge n. 142 del 1990, quelle per l'elezione
del Sindaco e della giunta comunale e quelle per l'adozione o la
modifica dello Statuto dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando
sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri
comunali. L'adunanza del Consiglio deve tenersi entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta.
5. Per casi eccezionali, il Consiglio comunale è convocato
d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando
l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e
sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri
degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio comunale si riunisce anche su iniziativa del
Comitato regionale di controllo e del prefetto, nei casi previsti
dalla legge e previa
diffida. |
Art.
18 - Ordine del giorno
1.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito
dal Sindaco di concerto con la Giunta, secondo le norme del
regolamento.
2. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione
ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la
responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio
almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima
adunanza. |
Art.
19 - Notifica dell'avviso di convocazione
1.
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, viene
pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come da regolamento.
L'avviso è notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti
termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,
qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito, qualora si tratti di
sessioni straordinarie:
c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per le convocazioni d'urgenza,
nonché per la trattazione di argomenti, in aggiunta all'ordine del
giorno o da introdurre in seconda convocazione, purché non
richiedano una maggioranza qualificata per il quorum strutturale o
funzionale, con esclusione delle proposte da inserire in seduta
ordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 17.
2. La seconda convocazione viene effettuata con avvisi scritti nei
modi e termini previsti dal presente Statuto; qualora l'avviso di
prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il
caso che essa si renda necessaria, l'avviso per la seconda adunanza
è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
3. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni
dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
4. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il consigliere
elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla
carica di Consigliere comunale. |
Art.
20 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum
strutturale)
1.
Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della
metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una
maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la
validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda
convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della
seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso
nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non
intervengano alla seduta il numero dei consiglieri previsto per la
prima adunanza, fatte salve le limitazioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 19.
4. Non sono computati nel numero dei consiglieri per la validità
dell'adunanza:
a) I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del
Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio,
partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al
voto. |
Art.
21 - Numero per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
1.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una
maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non
partecipare al voto;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti l'organo deliberante. |
Art.
22 - Astensione dei consiglieri
1.
I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il
Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o
soggette alla sua amministrazione o vigilanza, liti o contabilità
dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire
impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od
appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti
alla loro amministrazione o tutela. |
Art.
23 - Sedute pubbliche
1.
Le seduto del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento in ottemperanza a quanto descritto agli articoli 2
e 5 stabilisce l'uso dei mezzi di informazione atti a comunicare
sull'andamento delle sedute.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce
in seduta segreta. |
Art.
24 - Votazioni e deliberazioni
1.
Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a
scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente
dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal Consigliere anziano.
4. Le modalità di controllo preventivo di legittimità delle
deliberazioni consiliari, la pubblicazione ed esecutività delle
stesse sono disciplinate dagli articoli 45, comma 1, 46 e 47 della
legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità gli atti
consiliari che non contengono la parte dispositiva. |
Art.
25 - Commissioni Consiliari
1.
Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari
permanenti, temporanee, speciali e d'inchiesta, elette nel proprio
seno con criterio proporzionale.
a) sono permanenti le commissioni che operano per l'intera durata
del Consiglio comunale e hanno il compito dell'esame preparatorio
degli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio stesso;
b) sono temporanee le commissioni istituite per far fronte a
emergenze circoscritte in periodi di tempo ben definiti, i cui
compiti cessano con il venir meno dell'emergenza stessa;
c) sono speciali le Commissioni istituite per lo studio, la
valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di
particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria
delle Commissioni permanenti;
d) sono Commissioni d'inchiesta quelle incaricate di effettuare
accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti
dai componenti di organi elettivi e dai funzionari comunali.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni, la loro
competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di
pubblicità dei lavori, la composizione e le modalità di nomina.
3. Le Commissioni consiliari per il tramite dei loro presidenti,
nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di
ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti
dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei
responsabili dei servizi anche ai fini di vigilanza sull'attuazione
delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale,
sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può
essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto
d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento
alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori
delle commissioni permanenti, temporanee e speciali, senza diritto
di voto.
6. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.
7. Il Consiglio comunale istituisce comunque nel proprio seno, con
sistema proporzionale la Commissione per le garanzie
statutarie. |
Art.
26 - Scioglimento del Consiglio comunale
1.
Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, nei termini e
modalità di cui agli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990 n.
142:
a) quando compia atti contrari alla costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine
pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del Sindaco e della Giunta entro sessanta giorni
dalla proclamazione degli eletti e della vacanza comunque
verificatasi o, in caso di dimissioni, della data di presentazione
delle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. |
Art.
27 - Regolamento interno
1.
Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del
Consiglio comunale di cui al Capo II ed al Capo III del presente
titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. |
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Capo III
I consiglieri comunali |
Art.
28 - Il Consigliere comunale
1.
I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro
convalida ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun
Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono
stabiliti dalla legge. |
Art.
29 - Doveri del Consigliere
1.
I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute
del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni
consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione
ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal
regolamento. |
Art.
30 - Poteri del Consigliere
1.
Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per
tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed
enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del
mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono
disciplinati da apposito regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
5. Per il computo del quorum previsto dall'articolo45, commi 2 e 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei
consiglieri assegnati al Comune. |
Art.
31 - Dimissioni del Consigliere comunale
1.
Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per
iscritto al Sindaco, sono efficaci fin dal momento della
presentazione e, pertanto, irrevocabili. |
Art.
32 - Consigliere anziano
1.
Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi è il
Consigliere anziano. A parità di voti validi è Consigliere anziano
quello più anziano di età. |
Art.
33 - Gruppi consiliari - Capigruppo
1.
I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di
regolamento, da due o più componenti.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascun
Consigliere la propria identità.
3. Ogni gruppo consiliare comunica formalmente al Sindaco, entro il
giorno precedente a quello fissato per la prima riunione del
Consiglio neoeletto, il nome del capogruppo. In difetto, viene
considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del
gruppo.
4. Il regolamento definisce mezzi e strutture di cui dispongono i
Gruppi consiliari per l'esercizio delle funzioni loro
attribuite. |
Art.
34 - Attribuzione di mansioni e compiti a consiglieri
1.
Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono
attribuire a singoli consiglieri comunali mansioni e compiti,
laddove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento
dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento
della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
2. Il regolamento fissa i criteri e le modalità per il conferimento
di tali attribuzioni.
3. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati
componenti del Consiglio di Amministrazione delle società per
azioni o a responsabilità limitata a partecipazione comunale. (Comma
introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
27/05/2005) |
|
Capo IV
La giunta comunale |
Art.
35 - Giunta comunale
1.
La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità
della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal
Consiglio comunale.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del
Consiglio comunale.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio
comunale. |
Art.
36 - Elezioni e prorogative
1.
La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla
legge, sulla base di un documento programmatico presentato al
Segretario Comunale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del
Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non
possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed
i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli
affini di I grado. |
Art.
37 - Composizione
1.
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di
sei assessori.
2. Il Consiglio comunale può eleggere ad assessori, entro il numero
complessivo fissato dal precedente comma, non più di due cittadini
non facenti parte del Consiglio stesso, iscritti nelle liste
elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di compatibilità
alla carica di Consigliere, e di professionalità e competenza
amministrativa.
3. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia
concorso come candidato all'elezione del Consiglio comunale in
carica.
4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di
voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. Agli assessori non consiglieri comunali si applicano le norme
sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori
locali. |
Art.
38 - Assessore anziano
1.
E' assessore anziano l'assessore di età maggiore.
2. Gli assessori, in caso di assenza od impedimenti del Vicesindaco,
esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di
anzianità, dato dall'età. |
Art.
39 - Funzioni e competenze della Giunta comunale
1.
Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 35 della legge n.
142 del 1990 la Giunta è competente in ordine:
a) all'elaborazione dei piani finanziari di singoli progetti
d'investimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio
comunale;
b) alla realizzazione di opere pubbliche contemplate in atti di
programmazione generale;
c) all'assunzione del personale nel rispetto dello specifico
regolamento e della pianta organica;
d) alla stipula delle convenzioni che regolano i soli rapporti di
gestione di attività e di servizi già inclusi in atti di
programmazione del Consiglio;
e) agli appalti ed all'assegnazione di concessioni amministrative
espressamente previste negli atti di programmazione del Consiglio,
nonché a quelli che ne costituiscono mera esecuzione;
f) alla costituzione in giudizio dell'Ente, in persona del Sindaco,
ed al conferimento dei relativi incarichi professionali;
g) all'adozione di ogni altro provvedimento in materie non
espressamente nominate nel presente articolo, purché previste in
atto di programmazione del Consiglio;
h) all'esecuzione di storni che consistano in prelievi sui capitoli
già previsti dal Consiglio come fondi di riserva;
i) alle elaborazioni e proposte al Consiglio dei criteri per la
determinazione delle tariffe;
l) ad ogni altro atto ad essa espressamente attribuito dallo Statuto
e da altri atti normativi.
2. Il regolamento della Giunta disciplina le modalità di
svolgimento dei lavori ed assicura la collegialità delle decisioni
adottate.
3. Ogni sei mesi la Giunta riferisce al Consiglio circa l'andamento
dell'attività dell'ente e gli atti da
adottare. |
Art.
40 - Elezione del Sindaco e degli assessori
1.
Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale nella
prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.
2. La convocazione del Consiglio disposta dal Consigliere anziano
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in
cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le
dimissioni. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque
giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:
a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche,
contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle
cariche di Sindaco e di Assessore. Tali proposte sono depositate nel
modo previsto dall'articolo 36, comma 1;
b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato
alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per
appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in
distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza
si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il
termine dei 60 giorni di cui agli articoli 34, comma 2, e 39, comma
1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Le adunanze previste dal presente articolo sono presiedute dal
Consigliere anziano.
8. Il regolamento stabilisce le modalità , relative alle riunioni
suddette, che non sono disciplinate dalla legge o dal presente
Statuto. |
Art.
41 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori - Surrogazioni
1.
Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra
causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio
comunale nella prima adunanza. Il Consiglio ne prende atto e, nella
stessa seduta, provvede alla sostituzione su proposta vincolante del
Sindaco.
2. Il Sindaco può proporre al Consiglio la revoca dei singoli
componenti della Giunta, motivandola e designando il nominativo del
sostituto. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del
giorno del Consiglio nella prima adunanza.
3. Ai fini della surrogazione, l'elezione avviene a scrutinio palese
e a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. |
Art.
42 - Revoca della Giunta comunale
1.
La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della
Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla
carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva, espressa per appello nominale con voto della
maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti
dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee
politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e
di nuovi assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni
e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata
in via giudiziale al Sindaco ed agli assessori.
6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel
termine previsto dal precedente comma.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano
alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la
proclamazione della nuova Giunta. |
Art.
43 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli
assessori
1.
Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori
determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto, acquisite al
protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta
giorni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge 8
giugno 1990 n. 142.
3. Le dimissioni del Sindaco vengono rimesse al Segretario comunale,
come previsto dall'articolo 92, comma 4.
4. La decadenza di cui ai commi precedenti ha effetto dalla elezione
della nuova Giunta.
5. In caso di morte, di decadenza o di rimozioni del Sindaco ne
assume provvisoriamente le funzioni l'Assessore anziano e si procede
al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi del presente Statuto con
la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni
decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa
della decadenza o della comunicazione del provvedimento di
rimozione.
6. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco
e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano, entro dieci
giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza (articolo 34,
comma 5, della legge n. 142 del 1990). |
Art.
44 - Decadenza dalla carica di Sindaco o di assessori
1.
La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le
seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di
Sindaco o di Assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della
Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla stessa.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile
1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale
d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale
all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione
il disposto dell'articolo 43, comma 6.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 40. |
Art.
45 - Adunanze e deliberazioni
1.
La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei
membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni di Giunta sono sottoscritte dal Presidente
dell'adunanza, dal Segretario comunale e dall'Assessore anziano.
5. Le modalità di controllo di legittimità, di pubblicazione ed
esecutività delle deliberazioni di competenza della Giunta sono
disciplinate dagli articoli 45, 46, 47 della legge 8 giugno 1990 n.
142. Per il quorum previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della
legge n. 142 del 1990, si applica il comma 5 dell'articolo 30 dello
Statuto.
6. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
affissione all'albo pretorio (articolo 47 della legge n. 142 del
1990).
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono
adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori
assegnati, nel numero fissato dall'articolo 37.
8. Gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni di cui all'articolo 22. |
Capo
V
Il Sindaco |
Art.
46 - Ruolo e funzioni
1.
Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale,
rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali
e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più
idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che
la compongono.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di
ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal
presente Statuto e dai regolamenti, avvalendosi degli uffici
comunali. |
Art.
47 - Competenze del Sindaco quale Capo di Amministrazione
1.
Il Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione comunale:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale, ne fissa l'ordine del
giorno di concerto con la Giunta e ne determina il giorno
dell'adunanza;
b) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del
giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo
e coordinando l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e) indice i referendum;
f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune;
g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica
della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i
provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
h) è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello
Statuto, dell'osservanza dei regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso
delega;
l) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta,
nella sua prima adunanza;
m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo
27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto
e dalle leggi. |
Art.
48 - Delegazioni del Sindaco
1.
Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la
delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad
ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie
e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione
relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate,
rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di
straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli
assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione
amministrativa attribuita ai funzionari direttivi.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle
funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di
coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare
ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di
sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti
commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio
comunale e alla Prefettura.
7. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono
responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal
presente Statuto.
8. Il Sindaco può, inoltre, delegare ai funzionari e responsabili
dei servizi l'adozione di suoi atti o categorie di atti rientranti
nelle mansioni degli stessi. |
Art.
49 - Surrogazione del Consiglio per le nomine
1.
Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro
il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n) della
legge n. 142 del 1990 o comunque entro sessanta giorni dalla prima
iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo
consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del
termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella
prima adunanza. |
Art.
50 - Potere di ordinanza del Sindaco
1.
Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai
regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni
pecuniarie amministrative, a norma degli articoli 106 e seguenti del
T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati. |
Art.
51 - Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo
1.
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, da
sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune
le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal
Prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa
comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni
ivi indicate ai componenti della Giunta. |
Art.
52 - Elezione - Dimissioni - Vacanza del Sindaco
1.
Per le elezioni, le dimissioni, la rimozione, la decadenza della
carica di Sindaco si rinvia agli articoli 40, 43 e 44 del presente
Statuto. |
Art.
53 - Vicesindaco
1.
Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale
per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o
impedimento.
2. Della nomina a Vicesindaco deve essere fatta comunicazione al
Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
3. Il Vicesindaco:
a) esercita per delega le attribuzioni di cui all'articolo 38 della
legge n. 142 del 1990, secondo le modalità e con i limiti ivi
stabiliti;
b) sostituisce il Sindaco nei casi di temporanea vacanza, assenza od
impedimento nel compimento di tutti gli atti attribuiti allo stesso
dall'articolo 36 della Legge n. 142 del 1990 e dallo Statuto.
4. La delega di Vicesindaco deve risultare da atto formale, può
essere revocata con motivazione e viene esercitata finché rimane in
carica il Sindaco delegante. |
|
Titolo III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE |
|
Capo I
Libere forme associative |
Art.
54 - Valorizzazione, promozione e sostegno
1.
Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare
alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale
nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici
e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza
scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso
svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo
sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo, nonché a favore
di enti od organismi che, pur produttivi, svolgano attività di
promozione di interesse locale.
3. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente
comma sono fissate da apposito regolamento che, con il presente
articolo , concorrerà alla determinazione dei criteri e delle
modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990.
4. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di
individuazione che tengano conto del numero di cittadini raccolti in
relazione al settore di attività e della continuità dell'azione
nell'ambito della comunità locale. |
Art.
55 - Registro delle associazioni
1.
Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione
sociale, di cui all'articolo 54, nella determinazione della propria
attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale
di imparzialità, il Comune, nell'ambito della programmazione dei
propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e
conserva un registro degli organismi di partecipazione, con le
modalità stabilite con apposito regolamento.
2. Nel registro vengono obbligatoriamente iscritte tutte le
associazioni che ne facciano richiesta e che abbiano uno scopo
non contrario ai principi della Costituzione Italiana.
3. I soggetti di cui all'articolo 54, che abbiano ottenuto
l'iscrizione al registro, potranno utilizzare servizi, strutture,
spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito
elenco, compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di
segreteria del Comune, con il solo onere di non alterare,
danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro
utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la
gestione degli stessi.
4. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare
i servizi e le strutture di cui al precedente comma sulla base di
criteri all'uopo stabiliti, per un periodo di sei mesi od un anno,
dall'ufficio di segreteria del Comune.
5. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione
civica, che necessitano dell'utilizzo degli anzidetti servizi e
strutture, prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al
precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso. |
Art.
56 - Profili organizzativi
1.
Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune
deve in linea di principio avvalersi, previo accordo, delle
associazioni, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 55. |
Art.
57 - Partecipazione alle commissioni
1.
Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli
organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di
questi ultimi. |
Art.
58 - Rapporti con il Comune
1.
Ai soggetti di cui agli articoli 54 e 55 il Comune riconosce
funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi
ai settori di competenza.
2. Le modalità sono disciplinate dai capi seguenti. |
|
Capo II
Disciplina del procedimento |
Art.
59 - Disciplina dei termini
1.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto,
l'amministrazione comunale provvede a determinare ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, il
termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con
l'assunzione dell'atto terminale. |
Art.
60 - Partecipazione al procedimento
1.
Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo dei
singoli a tutela di interessi propri o della collettività sono
disciplinate dal Capo III della legge n. 241 del 1990.
2. Le norme del medesimo Capo III della legge n. 241 del 1990, ed in
particolare quelle di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, trovano
applicazione anche per quanto concerne i poteri spettanti ai
soggetti di cui al Capo I del presente titolo. |
Art.
61 - Accordi concernenti la discrezionalità
1.
Nei termini di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990
l'amministrazione comunale può concludere accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un
provvedimento amministrativo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della predetta
legge n. 241 del 1990, non sono in ogni caso ammessi accordi in
relazione ai seguenti tipi di procedimento:
a) procedimenti sanzionatori e disciplinari;
b) procedimenti concorsuali in materia di pubblico impiego;
c) procedimenti di scelta delle procedure per gare di appalto di
opere e servizi pubblici.
3. L'organo od il funzionario competente per l'adozione del
provvedimento è, altresì, competente per la stipula
dell'eventuale accordo. Se l'adozione è subordinata a previ atti
concernenti l'esercizio della discrezionalità, in essi può
valutarsi anche la possibilità o meno di addivenire ad accordo.
4. Nei settori di attività di cui all'articolo 13 della legge n.
241 del 1990 il Consiglio comunale può autorizzare il Sindaco alla
stipula di accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale di un provvedimento, dettando tutte le
opportune prescrizioni in ordine a contenuto ed effetti degli
accordi, nel rispetto delle particolari norme che regolano la
formazione del provvedimento in questione.
5. Agli accordi di cui al precedente comma si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, ove
compatibili ed in quanto non sia diversamente disposto ai sensi del
precedente comma. |
|
Capo III
Forme di consultazione |
Art.
62 - Tipi di consultazione
1.
La consultazione della popolazione riguarda materie di esclusiva
competenza locale e si realizza nei termini di cui ai successivi
articoli, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
a) richiesta di pareri;
b) indicazione di assemblee;
c) effettuazione di sondaggi d'opinione. |
Art.
63 - Richiesta di pareri
1.
Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali
operino soggetti di cui all'articolo 55 è obbligatoria la previa
acquisizione del parere degli stessi.
2. E' in ogni caso facoltà dell'amministrazione chiedere il parere
di libere forme associative non registrate per le materie di
rispettivo interesse. |
Art.
64 - Assemblee
1.
Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa
rilevanza per la popolazione comunale, possono essere indette delle
assemblee.
2. L'assemblea è esclusa nei casi in cui non è ammesso il
sondaggio d'opinione di cui all'articolo 65, comma 4.
3. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio
comunale, dalla Giunta comunale o dagli esponenti di associazioni
enti od organismi più rappresentativi nel settore nel quale rientri
l'oggetto dell'assemblea.
4. Sull'ammissibilità nonché sull'opportunità dell'assemblea
decide il Sindaco, di concerto col comitato dei garanti di cui
all'articolo 72, tenendo conto della rappresentatività delle
associazioni, degli enti e degli organismi, nonché dei limiti posti
dal comma 4 dell'articolo 65 ed, infine, di eventuali impedimenti
derivanti da particolari esigenze di celerità.
5. Il Sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno
cinque giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di
discussione.
6. Al Sindaco spetta, inoltre, l'indicazione delle modalità di
svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la
massima partecipazione di portatori di diversi interessi.
7. All'assemblea, che è presieduta dal Sindaco o da un suo
delegato, partecipano esponenti del Consiglio comunale,
rappresentanti di associazioni enti ed organismi di settore ed ogni
altro soggetto interessato.
8. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario che avrà cura
di verbalizzare un documento finale contenente le conclusioni
raggiunte in sede di discussione e le proposte eventualmente
avanzate. |
Art.
65 - Sondaggi d'opinione
1.
Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno
essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel
Comune o in porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da
compiersi per posta, telefono, raccolta di voti, ovvero nelle forme
e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi
compresi i mezzi informatici e telematici.
2. L'indizione del sondaggio d'opinione è deliberata dal consiglio;
in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui
all'articolo 68.
3. Il Consiglio può deliberare l'indizione di un sondaggio quando
si tratti dell'effettuazione di scelte fondamentali in materia di
opere e servizi pubblici.
4. E' esclusa l'indizione di un sondaggio:
a) in materia di bilancio;
b) in coincidenza con operazioni di voto e nei due mesi precedenti
l'elezione del Consiglio comunale;
c) in caso concerna un procedimento in corso, senza il rispetto dei
termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare
perentori;
d) su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di
responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
5. Se ha luogo un sondaggio, sulla medesima questione non può
indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti
dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come
un oggettivo sviluppo del precedente.
6. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole:
a) per la preparazione e lo svolgimento l'amministrazione può
avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società
specializzate;
b) il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti; in
tale ultimo caso esso, se possibile, si pone nei termini di scelta
tra più soluzioni alternative;
c) il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la
possibilità di partecipazione di tutti i residenti, individuata
nella delibera di indizione, e la segretezza dell'espressione
dell'opinione;
d) il sondaggio deve esaurirsi entro un mese dall'indizione.
7. Il consiglio, laddove si tratti di attività proposta, progettata
o da realizzarsi a cura dei privati, può concordare con questi
l'indizione del sondaggio. |
Art.
66 - Rilevanza degli elementi acquisiti
1.
Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli
del presente Capo vincola l'amministrazione; essa ha però
l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti
elementi; ogni scelta o determinazione contrastante deve essere
adeguatamente motivata. |
|
Capo IV
Iniziativa popolare |
Art.
67 - Iniziativa popolare
1. L'iniziativa
popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio si
esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da
almeno 1/10 (un decimo) degli elettori residenti nel Comune,
rappresentati da un comitato promotore composto da dieci elettori.
2. Il comitato promotore può richiedere la preventiva valutazione
sulla presentazione ed ammissibilità dell'iniziativa popolare al
comitato dei garanti di cui all'articolo 72.
3. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è
ammessa iniziativa popolare sono quelli di cui all'articolo 32 della
Legge n. 142 del 1990, con esclusione della lettera g) del comma 2
dell'articolo medesimo.
4. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e
vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve essere autenticata da un
notaio, o da un cancelliere addetto ad un qualsiasi ufficio
giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune, o dal
Giudice conciliatore, o dal Segretario comunale, od infine da altri
funzionari comunali all'uopo incaricati. Il termine per la raccolta
delle firme è di due mesi.
5. In ordine a ciascuna proposta il Consiglio delibera in via
definitiva, sentito il comitato promotore, entro le prime tre
successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell'inoltro.
L'iniziativa popolare è strumento alternativo e concorrente col
referendum consultivo.
6. Dalla data dell'inoltro il Consiglio non può in ogni caso
prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni
oggetto della medesima.
7. La stessa proposta non può in nessun caso essere ripresentata
nei dodici mesi successivi all'inoltro. |
Art.
68 - Istanze, petizioni, proposte
1. A
prescindere da quanto disposto dall'articolo 67, e ferma restando la
tutela degli interessi individuali, così come prevista e
disciplinata dalle leggi e dal presente Statuto, chiunque può
inoltrare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere
interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi della
comunità.
2. Semestralmente il Consiglio valuta le istanze, petizioni e
proposte pervenute ai sensi del presente articolo. |
|
Capo V
Referendum consultivo |
Art.
69 - Principi generali
1. Il
Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di
collegamento tra i cittadini ed i suoi organi elettivi. |
Art.
70 - Richiesta e indizione
1. L'istanza
di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito
ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di
provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa indica,
altresì, i soggetti promotori, costituiti in un comitato composto
da un minimo di dieci elettori ed un massimo di venti.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco allorché ne faccia
richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune.
3. La richiesta di referendum deve essere presentata prima della
conclusione del procedimento coinvolto dalla consultazione.
4. Quando l'atto non sia ancora eseguito, o si tratti di atto di
esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del
referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in
relazione al quale si effettua la consultazione. |
Art.
71 - Limiti in ordine all'ammissibilità
1. L'effettuazione
del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza del
Consiglio comunale e non può concernere atti vincolanti quanto ad
obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2. Non è ammesso referendum su atti relativi a:
a) modifiche dello Statuto del comune;
b) approvazione del bilancio;
c) istituzione di tributi locali e tariffe dei servizi ed altre
imposizioni;
d) nomina di membri della Giunta comunale, elezione del Sindaco o
dei rappresentanti in enti, aziende od istituzioni;
e) stato giuridico del personale degli uffici;
f) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e
le relative variazioni;
g) tutela dei diritti etnici e religiosi.
3. La richiesta di referendum è, inoltre, inammissibile allorché
lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto
dei termini perentori previsti dalle leggi per il perfezionarsi del
procedimento, ovvero sia incompatibile con il rispetto di termini
perentori previsti dalla legge per procedure di finanziamento non
surrogabili.
4. Il comitato promotore può richiedere la preventiva valutazione
sull'istanza ed ammissibilità della consultazione popolare al
comitato dei garanti (articolo 72), il quale, comunque, decide
definitivamente in seguito al deposito della richiesta del
referendum nei termini del comma 2 dell'articolo 70. |
Art.
72 - Giudizio ed ammissibilità
1. Circa
l'ammissibilità del referendum decide il comitato dei garanti
definito nel regolamento sulla partecipazione popolare.
2. Il comitato è nominato dal Sindaco entro il mese di gennaio di
ogni anno e decide ne termine di 20 giorni dal deposito delle
richieste.
3. Nel comitato, composto da tre membri, fa parte di diritto il
Segretario comunale, che ne assume la presidenza.
4. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della
sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui agli
articoli 70, 71 e 77, comma 2.
5. Qualora il comitato dei garanti non decida unanimemente,
l'ammissibilità del referendum viene determinata dal Consiglio
comunale nella seduta degli adempimenti di cui all'articolo 73.
6. La determinazione del comitato viene comunicata al Consiglio
comunale per gli adempimenti di competenza. |
Art.
73 - Adempimenti per la consultazione referendaria
1. Il
Consiglio comunale fissa il giorno in cui si effettua la
consultazione referendaria, da prevedere in una domenica compresa
nel periodo massimo di 120 (centoventi) giorni dalla presa d'atto o
determinazione dell'ammissibilità del referendum, tenendo conto
delle limitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 77 e al comma 3
dell'articolo 71.
2. Il Sindaco indice sulla base della data fissata dal Consiglio
comunale il referendum nei modi e tempi previsti dalle vigenti leggi
elettorali, dando notizia ai cittadini mediante apposito manifesto
da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione
all'albo pretorio ed altri luoghi pubblici.
3. Nel bilancio preventivo deve essere fatta la previsione di spesa,
utile per l'eventuale svolgimento di referendum consultivi. |
Art.
74 - Raccolta delle firme
1. Il
quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti di cui
all'articolo 70 in calce ad appositi moduli da richiedersi alla
segreteria comunale e vidimati dal Segretario comunale. Ciascuna
firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La procedura referendaria ha inizio con il deposito del testo del
quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del
Comune che deve rilasciare i moduli di cui al comma precedente entro
i successivi venti giorni.
3. La raccolta delle firme non può durare oltre venti giorni dalla
data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale
data devono essere depositate presso la segreteria del Comune i
moduli firmati, contestualmente al quesito definitivo del
referendum.
4. Il segretario comunale verifica la validità delle firme raccolte
ed il loro numero, nonché la regolarità di ogni operazione e
provvede, entro venti giorni dal deposito delle firme, alla
convocazione del comitato dei garanti di cui all'articolo 72. |
Art.
75 - Referendum d'iniziativa dell'amministrazione comunale
1. Il
Consiglio comunale può direttamente promuovere un referendum
consultivo su qualunque argomento di esclusiva competenza
dell'amministrazione comunale con delibera approvata da almeno la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella stessa seduta, il Consiglio provvede alla valutazione dei
limiti di ammissibilità di cui all'articolo 71, nonché agli
adempimenti di cui all'articolo 73. |
Art.
76 - Campagna elettorale
1. La
campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più
ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum.
A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stand
per l'informazione e la documentazione del pubblico. |
Art.
77 - Limiti temporali del referendum
1. Il
referendum non può essere indetto in coincidenza con altre
operazioni di voto né nei due mesi precedenti l'elezione del
Consiglio comunale.
2. Al referendum si applica il comma 5 dell'articolo 65. |
Art.
78 - Proclamazione risultato del referendum
1. L'esito
del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di
comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a
conoscenza. |
Art.
79 - Efficacia del referendum
1. Entro
60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco,
il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di
indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere
deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei
consiglieri assegnati al Comune. |
Art.
80 - Regolamento
1. Le
modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum
nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito
regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar
luogo ad inutili aggravi di procedura.
2. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza
del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di
cui al comma precedente in base a criteri di economia; può essere
altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.
3. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli
aventi diritto. |
|
Titolo IV
L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI |
|
Capo I
Accesso agli atti amministrativi comunali |
Art.
81 - Trasparenza e piena conoscibilità
1. L'attività
amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e
di piena conoscibilità degli atti amministrativi.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati
dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai
fini dell'attività amministrativa. |
Art.
82 - Pubblicità degli atti
1. Tutti
gli atti a rilevanza esterna assunti dall'amministrazione comunale
sono di regola pubblici.
2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia
espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici,
da norme di Legge.
3. Fermo restando il principio di cui al comma 2, il regolamento
determinerà i casi in cui il Sindaco, a tutela del diritto della
riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere
temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali
casi il regolamento stabilisce, altresì, il termine massimo fino al
quale potrà protrarsi l'esclusione della pubblicità.
4. La pubblicità può essere, altresì, temporaneamente esclusa
sino a quando l'eventuale conoscenza degli atti impedisca l'azione
amministrativa o ne diminuisca in maniera rilevante l'efficacia o
l'efficienza. Il regolamento disciplina anche questa
ipotesi. |
Art.
83 - Diritto di accesso agli atti amministrativi
1. In
conformità ai principi sanciti dal presente capo è riconosciuto
sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati, il
diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di
cui al comma 2.
2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al
soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti
cui lo stesso è interessato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto
di accesso, nonché il procedimento amministrativo necessario per
renderlo effettivo. |
Art.
84 - Accesso agli atti d'interesse generale
1. Per
l'accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono
comunque ferme le vigenti norme in materia di pubblicazione all'Albo
pretorio.
2. In tali casi il diritto di accesso si intende efficacemente
garantito dalla data di pubblicazione all'albo, ferma restando la
facoltà per l'interessato di chiedere all'amministrazione il
rilascio di copia.
3. Il regolamento può prevedere, comunque, in aggiunta alla
pubblicazione all'albo di cui al precedente comma, altre efficaci
forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini,
determinandone i casi e le modalità. |
|
Capo II
Accesso alle informazioni comunali |
Art.
85 - Diritto di accesso alle informazioni comunali
1. Ai
cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in
possesso l'amministrazione comunale.
2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni in ordine soggettivo ed
oggettivo stabilite dallo Statuto con riferimento al diritto di
accesso dei cittadini agli atti comunali.
3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di
tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti
al rilascio delle informazioni richieste. |
Art.
86 - Accesso alle informazioni concernenti procedimenti
amministrativi in corso o da avviare
1. Ai
soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle
informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti
amministrativi che comunque li riguardino; tale diritto di
informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini
già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di
regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti
stessi.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto
di accesso di cui al precedente articolo. |
|
Titolo V
ORGANI BUROCRATICI |
|
Capo I
Uffici e servizi |
Art.
87 - Organizzazione degli uffici del personale
1. L'organizzazione
amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed
economicità della gestione, professionalità e
responsabilità dei dipendenti comunali.
2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione
organica del personale e, in conformità alle norme del presente
Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Comune emana regolamenti organici relativamente
all'organizzazione e alla formazione delle commissioni giudicatrici
di concorso per l'accesso al pubblico impiego, alle quali
parteciperanno solo tecnici o esperti estratti a sorte su terne
proposte dai competenti ordini professionali.
4. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per
obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per
progetti e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta
da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del
personale.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale
dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che
attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con
i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per
partecipare alla contrattazione decentrata.
6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata
dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle
funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli
obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni fatto
compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente
nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si
provvede con le modalità stabilite dal regolamento. |
|
Capo II
Il segretario comunale |
Art.
88 - Ruolo e funzioni fondamentali
1. Il
Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo
di direzione, all'esercizio dei compiti dei funzionari direttivi e
dei responsabili dei servizi, dei quali coordina l'attività,
assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel
perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli
organi elettivi.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni
da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione
sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta,
sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i
pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il
perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri,
precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in
merito alla legittimità della proposta.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio
comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione
sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del
funzionario e del responsabile del settore o servizio competente,
esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza
diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla
legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante
tali riunioni. Assicura personalmente la redazione dei verbali delle
adunanze, o eventualmente, sotto la sua responsabilità, con
l'assistenza di altro dipendente comunale da lui designato, secondo
le norme stabilite dal regolamento.
5. Provvede, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale,
al rogito dei contratti, che, qualora non comportino spese a carico
del Comune, possono essere rogati da un notaio.
6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita
l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia
di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di
risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che
ne riferisce alla Giunta.
7. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere
gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di
legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente
statuto.
8. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni ed
attribuzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale
comunale. |
Art.
89 - Attribuzioni gestionali
1. Al
Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche
con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e
che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi
elettivi, nonché degli atti che sono espressione di
discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni,
progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive
ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la
realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi
organi;
c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei
criteri adottati con deliberazione della Giunta;
d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
e) presidenza delle commissioni di gara, allorché non eserciti
contemporaneamente le funzioni di ufficiale rogante, e di concorso
con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza
dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla
normativa regolamentare dell'Ente;
f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti,
anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita
competenza;
g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed
emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni,
conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli
uffici e del personale ad essi preposto;
i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali
d'incasso. |
Art.
90 - Attribuzioni consultive
1. Il
Segretario comunale, se richiesto, può partecipare, anche a mezzo
delegato, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e,
con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine
tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli
assessori, alle commissioni ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle
proposte di provvedimenti deliberativi, di cui all'articolo 53 della
legge n. 142 del 1990. |
Art.
91 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento
1. Il
Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento,
direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed
i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del
regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle
modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata
inefficienza.
5. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti
disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della
censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme
regolamentari. |
Art.
92 - Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il
Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle
commissioni e degli altri organismi. Cura, altresì, la
verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti
dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle
deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede il comitato dei garanti per l'ammissibilità delle
assemblee e delle consultazioni referendarie, di cui agli articoli
64, comma 4, e 72.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e
la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato
regionale di controllo ed attesa, su dichiarazione del messo
comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di
provvedimenti ed atti dell'Ente.
6. Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di
accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle
informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del
regolamento. |
Art.
93 - Vicesegretario
1. E'
prevista la figura del Vicesegretario che svolge funzioni vicarie
del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di
vacanza, assenza od impedimento.
2. La qualifica predetta è attribuita dalla Giunta comunale al
dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area
funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di
segreteria comunale. |
Capo III
Organico |
Art.
94 - Personale
1. Il
Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del
personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la
formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi
dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale
disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
f) trattamento economico. |
Art.
95 - Incarichi a tempo determinato
1. La
Giunta comunale può ricoprire nella misura del 5% (arrotondato per
eccesso) dei posti previsti in pianta organica mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto
privato, i posti di responsabile del servizio degli uffici di
qualifiche direttive o di alta professionalità, con decisione
motivata sull'inesistenza di risorse interne.
2. La deliberazione di incarico stabilisce la natura e la durata
dello stesso, le modalità di esercizio dell'attività, il compenso
e il connesso regime previdenziale ed assistenziale.
3. L'incarico ha durata non superiore ai tre anni, è rinnovabile e
può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui
è stato conferito anche prima della sua scadenza; in tal caso
l'interessato ha diritto ad un'indennità di risoluzione anticipata
del rapporto nella misura stabilita nella deliberazione di
conferimento dell'incarico.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le
disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità
previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione
funzionale.
5. Se l'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato
si assume a riferimento il trattamento economico previsto dal
contratto collettivo di lavoro del settore privato affine o
analogo. |
Art.
96 - Collaborazioni esterne
1. Il
regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad
alto contenuto di specializzazione; tutte le collaborazioni esterne
sono rese pubbliche immediatamente, congruamente motivate in ordine
alla carenza di risorse interne.
2. La natura dei rapporti di collaborazione, la durata ed il
corrispettivo verranno determinati con le modalità del regolamento
dello stato giuridico ed economico del personale. |
|
Titolo VI
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITA' |
|
Capo I
Finanza e contabilità |
Art.
97 - Ordinamento contabile
1. L'ordinamento
contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e può
essere integrato dalle leggi regionali, in quanto compatibile.
2. L'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 riconosce agli Enti
locali, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria,
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; assicura,
altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, determinando la costituzione della
finanza dei Comuni nei termini indicati dai commi 4° e seguenti
dell'articolo stesso. |
Art.
98 - Contabilità comunale
1. L'attività
finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene
nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa
annualmente in concomitanza con il bilancio.
2. Il Consiglio comunale al momento della determinazione delle
aliquote delle imposte comunali indica le ragioni per le quali
sceglie un'aliquota superiore al minimo, a fronte dei maggiori
servizi offerti, della migliore qualità degli stessi ovvero delle
altre ragioni che giustifichino tale maggiore imposizione.
3. Non sono ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita
analisi dei costi e benefici delle stesse e con motivazioni in
ordine all'impossibilità di vendita del patrimonio comunale.
4. La contabilità comunale è improntata all'individuazione di
singoli centri di spesa onde permettere un'efficace controllo di
gestione. |
Art.
99 - Bilancio preventivo e consuntivo
1. Alla
base della contabilità comunale rimane il sistema del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, regolato di principi di
universalità, integrità, pareggio economico e finanziario.
2. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del
conto consuntivo sono fissati nel 30 ottobre dell'anno precedente e
nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso.
3. Sia per il bilancio preventivo che per il bilancio consuntivo
sono previste relazioni sugli stessi.
4. Il bilancio di previsione e i documenti contabili allegati per
legge sono predisposti dalla Giunta comunale, la quale esamina e
valuta preliminarmente i criteri per la loro impostazione, definendo
i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli
obiettivi da sottoporre al Consiglio, sentiti i vari assessorati
competenti e discussi in commissione consiliare.
5. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, corredati degli
atti prescritti, sono deliberati dal Consiglio comunale entro i
termini di Legge. Per la validità della votazione è necessaria la
presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
Comune. Il bilancio ed il consuntivo sono approvati a maggioranza
dei consiglieri presenti.
6. Nessuna spese può essere deliberata se non indica la copertura o
i mezzi per farvi fronte; l'impegno di spesa deve essere sempre
controfirmato dal responsabile di ragioneria o da un suo delegato. |
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Capo II
Revisione economica finanziaria tesoreria |
Art.
100 - Nomina revisione del conto
1. Il
revisore del conto consuntivo è un organo ausiliario, tecnico e
consultivo del Comune, nominato ai sensi del comma 8 dell'articolo
57 della legge n. 142 del 1990, nei modi e tra le persone indicate
dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere
comunale.
2. Le proposte inerenti all'elezione del revisore, depositate presso
la segreteria comunale, sono accompagnate da analitico curriculum
vitae del candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.
3. Esso dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola
volta e non è revocabile, salvo inadempienza.
4. Non possono essere nominati revisore dei conti:
a) i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della
Giunta in carica;
b) i dipendenti dell'ente;
c) i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato
amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
d) coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono
comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente
parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di
appartenenza;
e) coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la
nomina a Consigliere dell'ente medesimo.
5. L'esercizio delle funzioni di revisione è incompatibile con
qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con
carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di
prestazioni una tantum.
6. E', altresì, incompatibile con la carica di amministratore di
enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla
vigilanza del Comune.
7. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati
dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo
professionale decade dalla carica.
8. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo
formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti
all'interessato, al quale è consesso, in ogni caso, un termine di
10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di
revisione, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta
giorni. Il nuovo nominativo vieni eletto secondo le modalità e
termini dei commi 2° e 3° del presente articolo. |
Art.
101 - Svolgimento delle funzioni del revisore del conto
1. Deputato
alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla
revisione economico-finanziaria, il revisore esercita le funzioni ad
esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del
mandatario.
2. Il revisore collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi
conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche,
valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza dell'opera e
dell'azione dell'Ente.
3. Il revisore esprime pareri preventivi in ordine agli aspetti
economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica
contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla
regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione
dell'Ente e delle sue istituzioni ha diritto di accesso agli atti e
documenti ed ai relativi uffici.
5. Verifica l'avvenuto accertamento della consistenza
patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili,
nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa
visione e conoscenza degli atti che comportino spese o modifiche
patrimoniali.
6. Il revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta,
tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente
il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le
proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza,
produttività ed economicità di gestione.
7. In sede d'esame del rendiconto di gestione e del conto
consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento
redatta ai sensi della legge.
8. Il revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in
ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi
all'operato dell'amministrazione. Il regolamento definisce i
contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei
compiti del revisore mediante la previsione della loro periodicità,
e disciplina forme specifiche di controllo di
gestione. |
Art.
102 - Controllo economico interno della gestione
1. Al
fine di integrare le informazioni acquisite ai sensi degli
articoli 57, comma 6, della legge n. 142 del 1990, il Consiglio
comunale può:
a) affidare a singolo professionisti o società qualificate il
compito di svolgere indagini in ordine all'efficienza, alla
produttività ed all'economicità della gestione, nonché in ordine
all'efficacia della stessa;
b) costituire commissioni ad hoc per verificare l'efficacia e
l'efficienza della gestione in determinati settori secondo parametri
predeterminati. |
Art.
103 - Tesoreria
1. Il
Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale,
versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico
e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento
nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate
di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi
dell'articolo 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge
e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1,
della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dalla stipula
dell'apposita convenzione con durata minima triennale e massima
quinquennale, rinnovabile. |
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Capo III
Investimenti - appalti e contratti |
Art.
104 - Programma investimenti
1. Ai
fini del programma degli investimenti, sono di competenza:
a) del Consiglio, la programmazione annuale e pluriennale di tutte
le opere pubbliche e forniture di competenza comunale con la sola
esclusione di quelle eccezionali ed urgenti;
b) della Giunta comunale, l'individuazione delle risorse
finanziarie, delle modalità e tempi per i contratti relativi ad
acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria
amministrazione, come individuati nel regolamento di cui
all'articolo 105.
c) dei funzionari direttivi e responsabili dei servizi, la tenuta,
l'aggiornamento e la necessaria pubblicità relativa all'albo dei
fornitori ed esecutori delle opere pubbliche di interesse comunale.
2. La Giunta in materia contrattuale riferisce al Consiglio secondo
quanto stabilito nel regolamento.
3. Ogni anno, in occasione del bilancio , la Giunta fornisce al
Consiglio l'elenco aggiornato di tutti i contratti in essere, con
indicazione dettagliata del contraente, della base d'asta,
dell'aggiudicazione, delle varianti intervenute durante l'esecuzione
(suppletive, integrative, modificative), del nome del progettista,
del direttore dei lavori, delle revisioni dei prezzi accordate.
4. In ogni cantiere finanziato direttamente o indirettamente dal
Comune dovrà essere esposto un cartellone con l'indicazione esatta
dell'appaltatore, dei subappaltatori, dell'importo a base d'asta
delle varianti suppletive e delle revisioni prezzi in corso
d'opera. |
Art.
105 - Procedure negoziali
1. Il
Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e
servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni
ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con
l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e
dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta,
secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed
i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa
della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza
del Comune, il Sindaco o in sua vacanza il Vicesindaco oppure un
Assessore appositamente delegato.
5. Al rogito del contratto provvede di norma il Segretario comunale,
ai sensi dell'articolo 88, comma 5.
6. In caso di somma urgenza dei lavori o forniture di pronto
intervento e per l'acquisto di macchinari o beni strumentali, per i
quali il rapporto sinallagmatico con la ditta esecutrice si
esaurisce nell'atto della regolare prestazione, certificata
debitamente dal responsabile del servizio, può essere dato valore e
contenuto contrattuale al provvedimento deliberativo di
autorizzazione o d'impegno della spesa. A tal fine, l'efficacia
dell'atto deliberativo è subordinata all'essenza delle cause
ostative previste dalle disposizioni vigenti in materia di rapporti
contrattuali con la pubblica amministrazione. |
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Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI |
Art.
106 - Revisione dello Statuto
1. Le
modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal
Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 4, commi
3° e 4°, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere
obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da
richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio
comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai
consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale,
dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal
regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto
deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella
di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è
contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con
l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto
può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno
dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio
comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il
Consiglio che l'ha respinta. |
Art.
107 - Entrata in vigore
1. Il
presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta
giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di
esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in alce allo
Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per
assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini. | |
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