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| Sommario |
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Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE |
Capo I
Organizzazione territoriale |
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Capo
II
[Forme collaborative]
Forme collaborative fra Enti e forme societarie di gestione dei
servizi pubblici
(modificato con
deliberazione di C.C. n. 14 del 27/05/2005)
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Titolo
II
L'ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
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Capo
I
Organi
elettivi
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Capo
II
Il
consiglio comunale |
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Capo
III
I
consiglieri comunali (modificato
con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/05/2005) |
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Capo
IV
La
giunta comunale |
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Capo
V
Il
sindaco |
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Titolo
III
LA
PARTECIPAZIONE POPOLARE
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Capo
I
Libere
forme associative |
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Capo
II
Disciplina
del procedimento |
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Capo
III
Forme
di consultazione |
Capo
IV
Iniziativa
popolare |
Capo
V
Referendum
consultivo |
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Titolo
IV
L'ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI
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Capo
I
Accesso
agli atti amministrativi comunali |
Capo
I
I
Accesso
alle informazioni comunali |
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Titolo
V
ORGANI
BUROCRATIVI
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Capo
I
Uffici
e servizi |
Capo
II
Il
Segretario comunale |
Capo
III
Organico |
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Titolo
VI
GESTIONE
ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITÀ
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Capo
I
Finanza
e contabilità |
Capo
II
Revisione
economica finanziaria tesoreria |
Capo
III
Investimenti
- appalti e contratti |
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Titolo
VII
NORME
TRANSITORIE E FINALI
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Il testo |
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Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE |
Capo I
Organizzazione territoriale |
Art. 1 - Principi
fondamentali
1. Il Comune di Casnigo è ente autonomo locale il quale ha
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e
della legge generale dello Stato.
2. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito
territoriale degli interessi.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli
istituti di cui al presente Statuto
4. Il Comune di Casnigo assume lo Statuto come riferimento che
orienta e regola la vita civile e democratica della comunità. A
tale fine diffonde la conoscenza del testo statutario, ha cura della
sua applicazione, osservanza e arricchimento di contenuti. |
Art. 2 - Finalità
1. Ispirandosi ai valori e ai fini della Costituzione Italiana, il
Comune:
a) intende qualificare la sua azione di governo amministrativo con
il metodo, i contenuti e i comportamenti istituzionali appropriati
della democrazia, della partecipazione soggettiva diffusa, della
cooperazione dei soggetti della società civile;
b) persegue e promuove obiettivi di giustizia sociale, equità e
solidarietà, da realizzare mediante lo sviluppo socio-economico,
civile e morale della comunità;
c) considera prioritaria la promozione della soggettività delle
persone nello sviluppo dei processi del lavoro, nell'esercizio delle
professioni, nella conduzione delle attività economiche, produttive
e di utilità sociale;
d) promuove obiettivi e strategie di pari opportunità tra donna e
uomo nell'esercizio di ruoli e responsabilità lavorative, civili e
istituzionali;
e) considera l'istruzione, la diffusione della scolarità oltre
l'obbligo e l'educazione dei cittadini, quali beni immateriali, da
perseguire con efficacia di strategie amministrative, allo scopo di
promuovere la formazione di personalità consapevoli e informate,
critiche e orientate all'autodeterminazione, capaci di assumere la
responsabilità proprie della condizione umana adulta.
2. Il Comune qualifica particolarmente la sua azione amministrativa
nell'ambito dei servizi resi alla persona e alla comunicata. Allo
scopo:
a) promuove la salute psico-fisica e sociale dei cittadini,
accentuando strategie di educazione e tutela che prevengano
l'insorgenza della malattia e i danni da inquinamento ecologico
ambientale;
b) persegue la tutela delle giovani famiglie, qualificandosi per le
strategie di politica urbanistica, abitativa e sociale; promuove le
azioni più opportune a tutela dei diritti di cittadinanza delle
persone svantaggiate, con handicap, anziane;
c) assume la tutela del patrimonio storico-linguistico, culturale e
religioso, urbanistico-architettonico, ecologico-ambientale della
comunità. Di esso ne assume custodia e sviluppo quale bene comune
non dissipabile, quale segno espressivo di storia, tradizione e
identità civile della comunità.
3. Il Comune, per quanto è proprio del suo ruolo istituzionale:
a) assume i processi conflittuali della comunità civile concorrendo
alla risoluzione secondo la cultura del diritto, della tutela dei
soggetti deboli, della negoziazione pacifica che ripudia la violenza
psicologica e fisica delle intimidazioni, delle minacce e delle
aggressioni;
b) promuove nei cittadini conoscenze, atteggiamenti e comportamenti
orientati a vivere l'ingresso nella Comunità Europea come
esperienza di dialogo tra culture, di integrazione tra i popoli ed
etnie, di responsabilità soggettive e civili assunte a servizio
dello sviluppo socio-economico non disgiunto dalle attese di
giustizia e pace. |
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Art. 3 - Programmazione e forme di
cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione,
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione
sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
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Art. 4 - Territorio e sede
comunale
1.
Il territorio del Comune è costituito dal centro abitato
"Casnigo", dal nucleo abitato Serio e dalle seguenti
località: Baia del Re, Castello, Colle Bondo, Erbia, Mele, Trinità,
storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13,48 ed è
confinante con i Comuni di : Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate,
Fiorano al Serio, Gandino, Gorno, Ponte Nossa e Vertova.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato
"Casnigo".
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella
sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla
propria sede.
5) La modifica della denominazione dei nuclei abitati e località o
della sede comunale è disposta dal Consiglio previo referendum
concultivo della popolazione.
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Art.
5 - Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico
apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e
la facilità della lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne
certifica l'avvenuta pubblicazione. |
Art.
6 - Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di Casnigo e con lo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, sono vietati. |
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Capo II
Forme collaborative |
Art.
7 - Principio di cooperazione
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più
obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza
avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge
attraverso accordi e intese di cooperazione. |
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Art. 8 - Convenzioni
1. Il
Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune
interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi,
privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti
locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti
dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza
assoluta dei componenti in carica. |
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Art. 9 - Consorzi
1.
Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può
promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e
gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o
imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di
azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme
organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo 8.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto
dal secondo comma dell'articolo 8, deve prevedere l'obbligo
di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi
pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo
Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento
organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste
per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono
gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi
attraverso il modulo consortile.
5. Il presidente del consorzio o il suo
delegato relaziona annualmente al Consiglio Comunale sui programmi
deliberati e gli interventi approvati.
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Art.
10 - Unione di Comuni
1.
In attuazione del principio di cui all'articolo 9 e dei principi
della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio
comunale, ove sussistano le condizioni, sostituisce, nelle forme e
con le finalità previsti dalla legge, unioni ci Comuni con
l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi
più efficienti alla collettività. L'eventuale fusione conseguente
all'unione di Comuni di cui al comma 1, è preceduta da vincolante
consultazione referendaria.
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Art.
11 - Collaborazione tra Comuni, Comunità Montana e Provincia
1.
Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni e competenze,
l'amministrazione comunale collabora, nel rispetto dei relativi
ruoli istituzionali, con gli altri comuni, con la Provincia e con la
Comunità Montana, avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge 8
giugno 1990 n. 142, dal presente Statuto e dagli statuti della
Provincia e della Comunità Montana.
2. Essa, inoltre, partecipa alle decisioni della Provincia e della
Comunità Montana. |
Art.
12 - Accordi di programma
1.
Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi
previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano
dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e
l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove
e conclude accordi di programma, di cui all'articolo 27 della
legge n. 142 del 1990.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le
forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi
surrogatori ed , in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e
necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative
regolazioni dei rapporti fra
gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione
d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre
formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni
attribuite con lo Statuto.
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Art.
12-bis - Società per azioni e a responsabilità limitata
ll
Consiglio
Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi
pubblici anche privi di rilevanza economica imprenditoriale,
eventualmente provvedendo alla loro costituzione ed assicurando che
la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della
gestione.
I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma precedente
debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale
ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o
private, per uffici pubblici ricoperti.
Possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle
società di capitali partecipate dal Comune anche consiglieri
comunali, al fine di garantire una maggiore incisività e controllo
sulla cura degli interessi dell'Amministrazione Comunale. (Articolo
introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
27/05/2005) |
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Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE |
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Capo I
Organi elettivi |
Art.
13 - Organi
1.
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il
Sindaco. |
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Capo II
Il consiglio comunale |
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Art. 14 -
Funzioni
1.
Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina
l'indirizzo ed esercita il controllo politico e
amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia
organizzativa e funzionale.
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Art.
15 - Competenze ed attribuzioni
1.
Il Consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste
dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi,
ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1,
della legge n. 142 del 1990 e di quanto stabilito dallo statuto, il
Consiglio comunale, ove è prevista la partecipazione della
minoranza, provvede alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti delle minoranze nelle commissioni tecniche e nei
comitati, la cui istituzione sia determinata dalle leggi, dallo
Statuto e dai regolamenti.
3.
I regolamenti di competenza consiliare, di cui all'articolo 32,
comma 2 - lettera a) della legge n. 142 del 1990, diventano
esecutivi in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dall'avvenuta esecutività della
deliberazione di approvazione degli stessi. Nel caso di urgenza
motivata, i regolamenti sono esecutivi alla data di affissione
all'albo della deliberazione consiliare di approvazione dichiarata
immediatamente eseguibile.
4. Il programma di opere pubbliche di cui all'articolo
32, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 1990 è di durata
almeno annuale e contiene elementi progettuali di massima.
5. Il consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi
di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il
buon andamento e l'imparzialità.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli
obiettivi e delle finalità da raggiungere e le destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà. |
Art.
16 - Prima adunanza
1.
Nella prima adunanza il Consiglio comunale convalida gli eletti e
procede all'elezione del sindaco e della Giunta.
2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del
Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti con avvisi di convocazione da notificare almeno cinque giorni
prima della seduta.
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è
presieduta dal Consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono
partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si
applicano le norme previste dagli articoli 20 e 21 del presente
Statuto.
6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli assessori se non
dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione dei
consiglieri. |
Art.
17 - Convocazione del Consiglio comunale
1.
Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal
suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal
regolamento. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 34 della legge n.
142 del 1990, le adunanze di cui ai commi precedenti dello stesso
articolo sono presiedute dal Consigliere anziano.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie di prima o seconda convocazione. Quest'ultima avrà
luogo in altro giorno, qualora vada deserta la prima convocazione.
3. Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei mesi di aprile,
maggio, giugno, ottobre e novembre. Sono comunque ordinarie, ai soli
fini della convocazione, tutte le sedute nelle quali sono iscritte
le proposte di deliberazione previste dall'articolo 32, secondo
comma, lettera b) della legge n. 142 del 1990, quelle per l'elezione
del Sindaco e della giunta comunale e quelle per l'adozione o la
modifica dello Statuto dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando
sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri
comunali. L'adunanza del Consiglio deve tenersi entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta.
5. Per casi eccezionali, il Consiglio comunale è convocato
d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando
l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e
sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri
degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio comunale si riunisce anche su iniziativa del
Comitato regionale di controllo e del prefetto, nei casi previsti
dalla legge e previa
diffida. |
Art.
18 - Ordine del giorno
1.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito
dal Sindaco di concerto con la Giunta, secondo le norme del
regolamento.
2. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione
ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la
responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio
almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima
adunanza. |
Art.
19 - Notifica dell'avviso di convocazione
1.
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, viene
pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come da regolamento.
L'avviso è notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti
termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,
qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito, qualora si tratti di
sessioni straordinarie:
c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per le convocazioni d'urgenza,
nonché per la trattazione di argomenti, in aggiunta all'ordine del
giorno o da introdurre in seconda convocazione, purché non
richiedano una maggioranza qualificata per il quorum strutturale o
funzionale, con esclusione delle proposte da inserire in seduta
ordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 17.
2. La seconda convocazione viene effettuata con avvisi scritti nei
modi e termini previsti dal presente Statuto; qualora l'avviso di
prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il
caso che essa si renda necessaria, l'avviso per la seconda adunanza
è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
3. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni
dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
4. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il consigliere
elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla
carica di Consigliere comunale. |
Art.
20 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum
strutturale)
1.
Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della
metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una
maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la
validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda
convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della
seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso
nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non
intervengano alla seduta il numero dei consiglieri previsto per la
prima adunanza, fatte salve le limitazioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 19.
4. Non sono computati nel numero dei consiglieri per la validità
dell'adunanza:
a) I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del
Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio,
partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al
voto. |
Art.
21 - Numero per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
1.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una
maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non
partecipare al voto;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti l'organo deliberante. |
Art.
22 - Astensione dei consiglieri
1.
I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il
Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o
soggette alla sua amministrazione o vigilanza, liti o contabilità
dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire
impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od
appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti
alla loro amministrazione o tutela. |
Art.
23 - Sedute pubbliche
1.
Le seduto del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento in ottemperanza a quanto descritto agli articoli 2
e 5 stabilisce l'uso dei mezzi di informazione atti a comunicare
sull'andamento delle sedute.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce
in seduta segreta. |
Art.
24 - Votazioni e deliberazioni
1.
Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a
scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente
dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal Consigliere anziano.
4. Le modalità di controllo preventivo di legittimità delle
deliberazioni consiliari, la pubblicazione ed esecutività delle
stesse sono disciplinate dagli articoli 45, comma 1, 46 e 47 della
legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità gli atti
consiliari che non contengono la parte dispositiva. |
Art.
25 - Commissioni Consiliari
1.
Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari
permanenti, temporanee, speciali e d'inchiesta, elette nel proprio
seno con criterio proporzionale.
a) sono permanenti le commissioni che operano per l'intera durata
del Consiglio comunale e hanno il compito dell'esame preparatorio
degli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio stesso;
b) sono temporanee le commissioni istituite per far fronte a
emergenze circoscritte in periodi di tempo ben definiti, i cui
compiti cessano con il venir meno dell'emergenza stessa;
c) sono speciali le Commissioni istituite per lo studio, la
valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di
particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria
delle Commissioni permanenti;
d) sono Commissioni d'inchiesta quelle incaricate di effettuare
accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti
dai componenti di organi elettivi e dai funzionari comunali.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni, la loro
competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di
pubblicità dei lavori, la composizione e le modalità di nomina.
3. Le Commissioni consiliari per il tramite dei loro presidenti,
nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di
ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti
dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei
responsabili dei servizi anche ai fini di vigilanza sull'attuazione
delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale,
sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può
essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto
d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento
alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori
delle commissioni permanenti, temporanee e speciali, senza diritto
di voto.
6. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.
7. Il Consiglio comunale istituisce comunque nel proprio seno, con
sistema proporzionale la Commissione per le garanzie
statutarie. |
Art.
26 - Scioglimento del Consiglio comunale
1.
Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, nei termini e
modalità di cui agli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990 n.
142:
a) quando compia atti contrari alla costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine
pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del Sindaco e della Giunta entro sessanta giorni
dalla proclamazione degli eletti e della vacanza comunque
verificatasi o, in caso di dimissioni, della data di presentazione
delle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. |
Art.
27 - Regolamento interno
1.
Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del
Consiglio comunale di cui al Capo II ed al Capo III del presente
titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. |
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Capo III
I consiglieri comunali |
Art.
28 - Il Consigliere comunale
1.
I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro
convalida ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun
Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono
stabiliti dalla legge. |
Art.
29 - Doveri del Consigliere
1.
I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute
del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni
consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione
ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal
regolamento. |
Art.
30 - Poteri del Consigliere
1.
Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per
tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed
enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del
mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono
disciplinati da apposito regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
5. Per il computo del quorum previsto dall'articolo45, commi 2 e 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei
consiglieri assegnati al Comune. |
Art.
31 - Dimissioni del Consigliere comunale
1.
Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per
iscritto al Sindaco, sono efficaci fin dal momento della
presentazione e, pertanto, irrevocabili. |
Art.
32 - Consigliere anziano
1.
Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi è il
Consigliere anziano. A parità di voti validi è Consigliere anziano
quello più anziano di età. |
Art.
33 - Gruppi consiliari - Capigruppo
1.
I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di
regolamento, da due o più componenti.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascun
Consigliere la propria identità.
3. Ogni gruppo consiliare comunica formalmente al Sindaco, entro il
giorno precedente a quello fissato per la prima riunione del
Consiglio neoeletto, il nome del capogruppo. In difetto, viene
considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del
gruppo.
4. Il regolamento definisce mezzi e strutture di cui dispongono i
Gruppi consiliari per l'esercizio delle funzioni loro
attribuite. |
Art.
34 - Attribuzione di mansioni e compiti a consiglieri
1.
Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono
attribuire a singoli consiglieri comunali mansioni e compiti,
laddove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento
dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento
della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
2. Il regolamento fissa i criteri e le modalità per il conferimento
di tali attribuzioni.
3. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati
componenti del Consiglio di Amministrazione delle società per
azioni o a responsabilità limitata a partecipazione comunale. (Comma
introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
27/05/2005) |
|
Capo IV
La giunta comunale |
Art.
35 - Giunta comunale
1.
La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità
della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal
Consiglio comunale.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del
Consiglio comunale.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio
comunale. |
Art.
36 - Elezioni e prorogative
1.
La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla
legge, sulla base di un documento programmatico presentato al
Segretario Comunale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del
Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non
possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed
i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli
affini di I grado. |
Art.
37 - Composizione
1.
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di
sei assessori.
2. Il Consiglio comunale può eleggere ad assessori, entro il numero
complessivo fissato dal precedente comma, non più di due cittadini
non facenti parte del Consiglio stesso, iscritti nelle liste
elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di compatibilità
alla carica di Consigliere, e di professionalità e competenza
amministrativa.
3. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia
concorso come candidato all'elezione del Consiglio comunale in
carica.
4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di
voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. Agli assessori non consiglieri comunali si applicano le norme
sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori
locali. |
Art.
38 - Assessore anziano
1.
E' assessore anziano l'assessore di età maggiore.
2. Gli assessori, in caso di assenza od impedimenti del Vicesindaco,
esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di
anzianità, dato dall'età. |
Art.
39 - Funzioni e competenze della Giunta comunale
1.
Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 35 della legge n.
142 del 1990 la Giunta è competente in ordine:
a) all'elaborazione dei piani finanziari di singoli progetti
d'investimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio
comunale;
b) alla realizzazione di opere pubbliche contemplate in atti di
programmazione generale;
c) all'assunzione del personale nel rispetto dello specifico
regolamento e della pianta organica;
d) alla stipula delle convenzioni che regolano i soli rapporti di
gestione di attività e di servizi già inclusi in atti di
programmazione del Consiglio;
e) agli appalti ed all'assegnazione di concessioni amministrative
espressamente previste negli atti di programmazione del Consiglio,
nonché a quelli che ne costituiscono mera esecuzione;
f) alla costituzione in giudizio dell'Ente, in persona del Sindaco,
ed al conferimento dei relativi incarichi professionali;
g) all'adozione di ogni altro provvedimento in materie non
espressamente nominate nel presente articolo, purché previste in
atto di programmazione del Consiglio;
h) all'esecuzione di storni che consistano in prelievi sui capitoli
già previsti dal Consiglio come fondi di riserva;
i) alle elaborazioni e proposte al Consiglio dei criteri per la
determinazione delle tariffe;
l) ad ogni altro atto ad essa espressamente attribuito dallo Statuto
e da altri atti normativi.
2. Il regolamento della Giunta disciplina le modalità di
svolgimento dei lavori ed assicura la collegialità delle decisioni
adottate.
3. Ogni sei mesi la Giunta riferisce al Consiglio circa l'andamento
dell'attività dell'ente e gli atti da
adottare. |
Art.
40 - Elezione del Sindaco e degli assessori
1.
Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale nella
prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.
2. La convocazione del Consiglio disposta dal Consigliere anziano
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in
cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le
dimissioni. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque
giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:
a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche,
contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle
cariche di Sindaco e di Assessore. Tali proposte sono depositate nel
modo previsto dall'articolo 36, comma 1;
b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato
alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per
appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in
distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza
si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il
termine dei 60 giorni di cui agli articoli 34, comma 2, e 39, comma
1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Le adunanze previste dal presente articolo sono presiedute dal
Consigliere anziano.
8. Il regolamento stabilisce le modalità , relative alle riunioni
suddette, che non sono disciplinate dalla legge o dal presente
Statuto. |
Art.
41 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori - Surrogazioni
1.
Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra
causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio
comunale nella prima adunanza. Il Consiglio ne prende atto e, nella
stessa seduta, provvede alla sostituzione su proposta vincolante del
Sindaco.
2. Il Sindaco può proporre al Consiglio la revoca dei singoli
componenti della Giunta, motivandola e designando il nominativo del
sostituto. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del
giorno del Consiglio nella prima adunanza.
3. Ai fini della surrogazione, l'elezione avviene a scrutinio palese
e a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. |
Art.
42 - Revoca della Giunta comunale
1.
La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della
Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla
carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva, espressa per appello nominale con voto della
maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti
dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee
politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e
di nuovi assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni
e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata
in via giudiziale al Sindaco ed agli assessori.
6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel
termine previsto dal precedente comma.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano
alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la
proclamazione della nuova Giunta. |
Art.
43 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli
assessori
1.
Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori
determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto, acquisite al
protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta
giorni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge 8
giugno 1990 n. 142.
3. Le dimissioni del Sindaco vengono rimesse al Segretario comunale,
come previsto dall'articolo 92, comma 4.
4. La decadenza di cui ai commi precedenti ha effetto dalla elezione
della nuova Giunta.
5. In caso di morte, di decadenza o di rimozioni del Sindaco ne
assume provvisoriamente le funzioni l'Assessore anziano e si procede
al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi del presente Statuto con
la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni
decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa
della decadenza o della comunicazione del provvedimento di
rimozione.
6. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco
e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano, entro dieci
giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza (articolo 34,
comma 5, della legge n. 142 del 1990). |
Art.
44 - Decadenza dalla carica di Sindaco o di assessori
1.
La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le
seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di
Sindaco o di Assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della
Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla stessa.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile
1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale
d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale
all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione
il disposto dell'articolo 43, comma 6.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 40. |
Art.
45 - Adunanze e deliberazioni
1.
La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei
membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni di Giunta sono sottoscritte dal Presidente
dell'adunanza, dal Segretario comunale e dall'Assessore anziano.
5. Le modalità di controllo di legittimità, di pubblicazione ed
esecutività delle deliberazioni di competenza della Giunta sono
disciplinate dagli articoli 45, 46, 47 della legge 8 giugno 1990 n.
142. Per il quorum previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della
legge n. 142 del 1990, si applica il comma 5 dell'articolo 30 dello
Statuto.
6. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
affissione all'albo pretorio (articolo 47 della legge n. 142 del
1990).
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono
adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori
assegnati, nel numero fissato dall'articolo 37.
8. Gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni di cui all'articolo 22. |
Capo
V
Il Sindaco |
Art.
46 - Ruolo e funzioni
1.
Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale,
rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali
e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più
idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che
la compongono.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di
ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal
presente Statuto e dai regolamenti, avvalendosi degli uffici
comunali. |
Art.
47 - Competenze del Sindaco quale Capo di Amministrazione
1.
Il Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione comunale:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale, ne fissa l'ordine del
giorno di concerto con la Giunta e ne determina il giorno
dell'adunanza;
b) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del
giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo
e coordinando l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e) indice i referendum;
f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune;
g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica
della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i
provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
h) è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello
Statuto, dell'osservanza dei regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso
delega;
l) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta,
nella sua prima adunanza;
m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo
27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto
e dalle leggi. |
Art.
48 - Delegazioni del Sindaco
1.
Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la
delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad
ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie
e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione
relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate,
rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di
straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli
assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione
amministrativa attribuita ai funzionari direttivi.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle
funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di
coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare
ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di
sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti
commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio
comunale e alla Prefettura.
7. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono
responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal
presente Statuto.
8. Il Sindaco può, inoltre, delegare ai funzionari e responsabili
dei servizi l'adozione di suoi atti o categorie di atti rientranti
nelle mansioni degli stessi. |
Art.
49 - Surrogazione del Consiglio per le nomine
1.
Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro
il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n) della
legge n. 142 del 1990 o comunque entro sessanta giorni dalla prima
iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo
consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del
termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella
prima adunanza. |
Art.
50 - Potere di ordinanza del Sindaco
1.
Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai
regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni
pecuniarie amministrative, a norma degli articoli 106 e seguenti del
T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati. |
Art.
51 - Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo
1.
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, da
sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune
le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal
Prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa
comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni
ivi indicate ai componenti della Giunta. |
Art.
52 - Elezione - Dimissioni - Vacanza del Sindaco
1.
Per le elezioni, le dimissioni, la rimozione, la decadenza della
carica di Sindaco si rinvia agli articoli 40, 43 e 44 del presente
Statuto. |
Art.
53 - Vicesindaco
1.
Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale
per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o
impedimento.
2. Della nomina a Vicesindaco deve essere fatta comunicazione al
Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
3. Il Vicesindaco:
a) esercita per delega le attribuzioni di cui all'articolo 38 della
legge n. 142 del 1990, secondo le modalità e con i limiti ivi
stabiliti;
b) sostituisce il Sindaco nei casi di temporanea vacanza, assenza od
impedimento nel compimento di tutti gli atti attribuiti allo stesso
dall'articolo 36 della Legge n. 142 del 1990 e dallo Statuto.
4. La delega di Vicesindaco deve risultare da atto formale, può
essere revocata con motivazione e viene esercitata finché rimane in
carica il Sindaco delegante. |
|
Titolo III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE |
|
Capo I
Libere forme associative |
Art.
54 - Valorizzazione, promozione e sostegno
1.
Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare
alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale
nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici
e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza
scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso
svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo
sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo, nonché a favore
di enti od organismi che, pur produttivi, svolgano attività di
promozione di interesse locale.
3. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente
comma sono fissate da apposito regolamento che, con il presente
articolo , concorrerà alla determinazione dei criteri e delle
modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990.
4. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di
individuazione che tengano conto del numero di cittadini raccolti in
relazione al settore di attività e della continuità dell'azione
nell'ambito della comunità locale. |
Art.
55 - Registro delle associazioni
1.
Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione
sociale, di cui all'articolo 54, nella determinazione della propria
attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale
di imparzialità, il Comune, nell'ambito della programmazione dei
propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e
conserva un registro degli organismi di partecipazione, con le
modalità stabilite con apposito regolamento.
2. Nel registro vengono obbligatoriamente iscritte tutte le
associazioni che ne facciano richiesta e che abbiano uno scopo
non contrario ai principi della Costituzione Italiana.
3. I soggetti di cui all'articolo 54, che abbiano ottenuto
l'iscrizione al registro, potranno utilizzare servizi, strutture,
spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito
elenco, compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di
segreteria del Comune, con il solo onere di non alterare,
danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro
utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la
gestione degli stessi.
4. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare
i servizi e le strutture di cui al precedente comma sulla base di
criteri all'uopo stabiliti, per un periodo di sei mesi od un anno,
dall'ufficio di segreteria del Comune.
5. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione
civica, che necessitano dell'utilizzo degli anzidetti servizi e
strutture, prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al
precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso. |
Art.
56 - Profili organizzativi
1.
Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune
deve in linea di principio avvalersi, previo accordo, delle
associazioni, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 55. |
Art.
57 - Partecipazione alle commissioni
1.
Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli
organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di
questi ultimi. |
Art.
58 - Rapporti con il Comune
1.
Ai soggetti di cui agli articoli 54 e 55 il Comune riconosce
funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi
ai settori di competenza.
2. Le modalità sono disciplinate dai capi seguenti. |
|
Capo II
Disciplina del procedimento |
Art.
59 - Disciplina dei termini
1.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto,
l'amministrazione comunale provvede a determinare ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, il
termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con
l'assunzione dell'atto terminale. |
Art.
60 - Partecipazione al procedimento
1.
Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo dei
singoli a tutela di interessi propri o della collettività sono
disciplinate dal Capo III della legge n. 241 del 1990.
2. Le norme del medesimo Capo III della legge n. 241 del 1990, ed in
particolare quelle di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, trovano
applicazione anche per quanto concerne i poteri spettanti ai
soggetti di cui al Capo I del presente titolo. |
Art.
61 - Accordi concernenti la discrezionalità
1.
Nei termini di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990
l'amministrazione comunale può concludere accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un
provvedimento amministrativo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della predetta
legge n. 241 del 1990, non sono in ogni caso ammessi accordi in
relazione ai seguenti tipi di procedimento:
a) procedimenti sanzionatori e disciplinari;
b) procedimenti concorsuali in materia di pubblico impiego;
c) procedimenti di scelta delle procedure per gare di appalto di
opere e servizi pubblici.
3. L'organo od il funzionario competente per l'adozione del
provvedimento è, altresì, competente per la stipula
dell'eventuale accordo. Se l'adozione è subordinata a previ atti
concernenti l'esercizio della discrezionalità, in essi può
valutarsi anche la possibilità o meno di addivenire ad accordo.
4. Nei settori di attività di cui all'articolo 13 della legge n.
241 del 1990 il Consiglio comunale può autorizzare il Sindaco alla
stipula di accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale di un provvedimento, dettando tutte le
opportune prescrizioni in ordine a contenuto ed effetti degli
accordi, nel rispetto delle particolari norme che regolano la
formazione del provvedimento in questione.
5. Agli accordi di cui al precedente comma si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, ove
compatibili ed in quanto non sia diversamente disposto ai sensi del
precedente comma. |
|
Capo III
Forme di consultazione |
Art.
62 - Tipi di consultazione
1.
La consultazione della popolazione riguarda materie di esclusiva
competenza locale e si realizza nei termini di cui ai successivi
articoli, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
a) richiesta di pareri;
b) indicazione di assemblee;
c) effettuazione di sondaggi d'opinione. |
Art.
63 - Richiesta di pareri
1.
Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali
operino soggetti di cui all'articolo 55 è obbligatoria la previa
acquisizione del parere degli stessi.
2. E' in ogni caso facoltà dell'amministrazione chiedere il parere
di libere forme associative non registrate per le materie di
rispettivo interesse. |
Art.
64 - Assemblee
1.
Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa
rilevanza per la popolazione comunale, possono essere indette delle
assemblee.
2. L'assemblea è esclusa nei casi in cui non è ammesso il
sondaggio d'opinione di cui all'articolo 65, comma 4.
3. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio
comunale, dalla Giunta comunale o dagli esponenti di associazioni
enti od organismi più rappresentativi nel settore nel quale rientri
l'oggetto dell'assemblea.
4. Sull'ammissibilità nonché sull'opportunità dell'assemblea
decide il Sindaco, di concerto col comitato dei garanti di cui
all'articolo 72, tenendo conto della rappresentatività delle
associazioni, degli enti e degli organismi, nonché dei limiti posti
dal comma 4 dell'articolo 65 ed, infine, di eventuali impedimenti
derivanti da particolari esigenze di celerità.
5. Il Sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno
cinque giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di
discussione.
6. Al Sindaco spetta, inoltre, l'indicazione delle modalità di
svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la
massima partecipazione di portatori di diversi interessi.
7. All'assemblea, che è presieduta dal Sindaco o da un suo
delegato, partecipano esponenti del Consiglio comunale,
rappresentanti di associazioni enti ed organismi di settore ed ogni
altro soggetto interessato.
8. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario che avrà cura
di verbalizzare un documento finale contenente le conclusioni
raggiunte in sede di discussione e le proposte eventualmente
avanzate. |
Art.
65 - Sondaggi d'opinione
1.
Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno
essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel
Comune o in porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da
compiersi per posta, telefono, raccolta di voti, ovvero nelle forme
e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi
compresi i mezzi informatici e telematici.
2. L'indizione del sondaggio d'opinione è deliberata dal consiglio;
in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui
all'articolo 68.
3. Il Consiglio può deliberare l'indizione di un sondaggio quando
si tratti dell'effettuazione di scelte fondamentali in materia di
opere e servizi pubblici.
4. E' esclusa l'indizione di un sondaggio:
a) in materia di bilancio;
b) in coincidenza con operazioni di voto e nei due mesi precedenti
l'elezione del Consiglio comunale;
c) in caso concerna un procedimento in corso, senza il rispetto dei
termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare
perentori;
d) su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di
responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
5. Se ha luogo un sondaggio, sulla medesima questione non può
indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti
dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come
un oggettivo sviluppo del precedente.
6. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole:
a) per la preparazione e lo svolgimento l'amministrazione può
avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società
specializzate;
b) il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti; in
tale ultimo caso esso, se possibile, si pone nei termini di scelta
tra più soluzioni alternative;
c) il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la
possibilità di partecipazione di tutti i residenti, individuata
nella delibera di indizione, e la segretezza dell'espressione
dell'opinione;
d) il sondaggio deve esaurirsi entro un mese dall'indizione.
7. Il consiglio, laddove si tratti di attività proposta, progettata
o da realizzarsi a cura dei privati, può concordare con questi
l'indizione del sondaggio. |
Art.
66 - Rilevanza degli elementi acquisiti
1.
Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli
del presente Capo vincola l'amministrazione; essa ha però
l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti
elementi; ogni scelta o determinazione contrastante deve essere
adeguatamente motivata. |
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Capo IV
Iniziativa popolare |
Art.
67 - Iniziativa popolare
1. L'iniziativa
popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio si
esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da
almeno 1/10 (un decimo) degli elettori residenti nel Comune,
rappresentati da un comitato promotore composto da dieci elettori.
2. Il comitato promotore può richiedere la preventiva valutazione
sulla presentazione ed ammissibilità dell'iniziativa popolare al
comitato dei garanti di cui all'articolo 72.
3. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è
ammessa iniziativa popolare sono quelli di cui all'articolo 32 della
Legge n. 142 del 1990, con esclusione della lettera g) del comma 2
dell'articolo medesimo.
4. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e
vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve essere autenticata da un
notaio, o da un cancelliere addetto ad un qualsiasi ufficio
giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune, o dal
Giudice conciliatore, o dal Segretario comunale, od infine da altri
funzionari comunali all'uopo incaricati. Il termine per la raccolta
delle firme è di due mesi.
5. In ordine a ciascuna proposta il Consiglio delibera in via
definitiva, sentito il comitato promotore, entro le prime tre
successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell'inoltro.
L'iniziativa popolare è strumento alternativo e concorrente col
referendum consultivo.
6. Dalla data dell'inoltro il Consiglio non può in ogni caso
prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni
oggetto della medesima.
7. La stessa proposta non può in nessun caso essere ripresentata
nei dodici mesi successivi all'inoltro. |
Art.
68 - Istanze, petizioni, proposte
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